Dopo il parere del Consiglio di Stato che ha confermato la piena efficacia ed applicabilità dell’art. 62, anche il Governo, con il decreto legge n. 51 del 5 maggio 2015, è tornato ad occuparsi di questa disciplina, la cui importanza è stata indubbiamente sottovalutata dagli operatori di settore.
L’art. 3, comma 2 del decreto sopra menzionato riveste particolare importanza poiché vengono aumentate le sanzioni previste dall’art. 62 del D.l. 1/2012, relativo, lo si ricorda, alla disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.
In particolare:
- le sanzioni relative alle violazioni degli obblighi di cui all’art. 62, comma 1 (forma scritta, indicazione della durata, della quantità, delle caratteristiche del prodotto venduto, del prezzo, delle modalità di consegna e di pagamento), originariamente previste da “euro 516,00 a euro 20.000,00” sono state ora aumentate da “euro 1.000,00 a euro 40.000,00”;
- le sanzioni relative alle violazioni degli obblighi di cui all’art. 62, comma 2 (pratiche commerciali sleali) originariamente previste da “euro 516,00 a euro 3.000,00” sono state ora aumentate da “euro 2.000,00 a euro 50.000,00”;
Un’ulteriore novità è costituita dal fatto che l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Mipaaf è stato espressamente incaricato di segnalare eventuali violazioni in materia, facoltà che, lo si ricorda, è attribuita a qualsiasi soggetto interessato.
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