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Art. 62, il governo inasprisce le sanzioni

Dopo il parere del Consiglio di Stato che ha confermato la piena efficacia ed applicabilità dell’art. 62, anche il Governo, con il decreto legge n. 51 del 5 maggio 2015, è tornato ad occuparsi di questa disciplina, la cui importanza è stata indubbiamente sottovalutata dagli operatori di settore.

L’art. 3, comma 2 del decreto sopra menzionato riveste particolare importanza poiché vengono aumentate le sanzioni previste dall’art. 62 del D.l. 1/2012, relativo, lo si ricorda, alla disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.

In particolare:

  • le sanzioni relative alle violazioni degli obblighi di cui all’art. 62, comma 1 (forma scritta, indicazione della durata, della quantità, delle caratteristiche del prodotto venduto, del prezzo, delle modalità di consegna e di pagamento), originariamente previste da “euro 516,00 a euro 20.000,00” sono state ora aumentate da “euro 1.000,00 a euro 40.000,00”;
  • le sanzioni relative alle violazioni degli obblighi di cui all’art. 62, comma 2 (pratiche commerciali sleali) originariamente previste da “euro 516,00 a euro 3.000,00” sono state ora aumentate da “euro 2.000,00 a euro 50.000,00”;

Un’ulteriore novità è costituita dal fatto che l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Mipaaf è stato espressamente incaricato di segnalare eventuali violazioni in materia, facoltà che, lo si ricorda, è attribuita a qualsiasi soggetto interessato.

 



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