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Coltivazione intercalare e decadenza dalle agevolazioni PPC

La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 6688 del 28 marzo 2014 ha stabilito che la stipula di un contratto di coltivazione intercalare concretizza una ipotesi di decadenza dalle agevolazioni PPC.

Precisiamo che all’epoca della controversia era ancora in vigore la vecchia disciplina PPC (604/54) ma i principi espressi dalla Suprema Corte potrebbero essere estesi anche alla nuova formulazione della norma in vigore dal 2010 (L. 194/2009).

Nella controversia oggetto dell’intervento del Supremo Collegio il contribuente aveva concesso in uso temporaneo (per otto mesi) il fondo acquistato con le agevolazioni PPC, mediante un contratto di coltivazione “intercalare”.

Ricordiamo che tale tipologia contrattuale (art. 56 della L. 203/82) si realizza quando il concedente, negli intervalli di tempo della sua attività produttiva dedicata a determinate colture, concede ad altri il godimento dei terreni lasciati liberi a far tempo dal momento del precedente raccolto a quello della nuova semina o piantagione.

La soluzione scelta dalla Suprema Corte che ha ricondotto alla stipula di un contratto intercalare la decadenza dalle agevolazioni PPC, appare eccessivamente rigida, in quanto aderisce a una visione troppo ermetica della normativa fiscale.

Infatti, in presenza di un contratto intercalare, la coltivazione dell’originario conduttore non cessa, poiché il terreno viene coltivato da un soggetto terzo in un lasso temporale che, in ogni caso, avrebbe visto il fondo a riposo.

 

 



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