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Il reddito percepito dal comodatario che ha concesso in locazione l’immobile è imputabile esclusivamente al comodante/proprietario, anche se il contratto è stipulato da chi ha ricevuto in comodato il bene.
Questo è il principio espresso dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 381/E del 14 ottobre 2008.
In particolare, l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che ai fini dell’imputazione del reddito occorre fare riferimento all’art. 26 del Tuir, in base al quale: “I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall’art. 33, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso”.
In sostanza, la stipula di un contratto di comodato non sposta la soggettività passiva del tributo che dovrà essere imputata all’originario proprietario unico possessore del bene.
Tale tipologia contrattuale, disciplinata dagli artt. 1803 e ss. c.c., non trasferisce il possesso del bene e, conseguentemente, il reddito fondiario al comodatario, poiché si tratta di un contratto ad effetti “obbligatori” e non “reali” che fa nascere, a favore del comodatario, un diritto "personale" di godimento sulla cosa concessa in comodato, e non un diritto reale.
Il comodante/usufruttuario, pertanto, in base alle disposizioni dell’art. 26, comma 1 del Tuir, sarà l’unico obbligato a dichiarare il reddito derivante dal contratto di affitto.