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IMU e TASI, compensazioni limitate

I contribuenti chiamati entro domani (16 giugno 2015) a versare gli acconti Imu e Tasi, potranno estinguere l’obbligazione tributaria anche a mezzo compensazione, infatti il modello F24 consente questa specifica procedura.

Le regole applicabili sono quelle generali; pertanto, se l’F24 contiene un saldo pari a zero per effetto della compensazione, per la sua trasmissione bisogna utilizzare i canali telematici Entratel o Fisconline, direttamente o attraverso un intermediario della riscossione (se invece chiude a debito, si potrà anche usare l’F24 cartaceo, ma solo fino a 1.000 euro).

I debiti Imu e Tasi sono compensabili con qualsiasi credito per tributi erariali (Irpef, Ires, Iva, Irap e così via). Tuttavia, il modello F24 non consente in alcun modo di compensare debiti e crediti relativi a tributi locali: sarà, quindi, il Comune, ove ammetta questa possibilità, a predisporre il relativo iter (istanze, modulistica, ecc.).

In sostanza, nella disciplina dei tributi locali non è contemplata alcuna facoltà di compensazione a favore del contribuente (ad esempio, non sarà possibile estinguere debiti Tasi con crediti riferiti alla stessa imposta ma a un’altra annualità).

Gli Enti hanno tuttavia, come già ricordato, il potere di inserire nel regolamento comunale la possibilità di effettuare la compensazione, sia orizzontale che verticale. In tal caso, il contribuente dovrà attenersi alle prescrizioni regolamentari. Se, invece, non sono state adottate delibere sul punto, resta salvo il diritto al rimborso: l’istanza va presentata entro cinque anni dal versamento.

 

 



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