Area Riservata

Archivio

Speciale Unico 2015, società in opzione ed energie rinnovabili

In vista delle prossime scadenze relative alle dichiarazioni dei redditi, con la presente circolare intendiamo fornire indicazioni circa la compilazione del Mod. Unico 2015 in relazione alle energie rinnovabili alla luce delle modifiche intervenute con l'approvazione del D.L. 66/2014.

LE SOCIETA’ IN OPZIONE

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 1093, della Finanziaria 2007 (legge 296/2006), le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 99/2004, hanno la possibilità di optare per la determinazione del reddito su base catastale (art. 32 del Tuir) in luogo della tassazione “ordinaria” (costi/ricavi).

Per poter optare per la determinazione del reddito su base catastale è necessario rispettare i seguenti requisiti:

- la società deve avere quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui al comma 3, dell’articolo 2135 del c.c..

- nella denominazione/ragione sociale deve essere riportata la dicitura “società agricola”.

Come precisato dall’Agenzia delle entrate nella circolare 50E/2010, l’opzione non comporta, tuttavia, il venir meno degli obblighi relativi alle modalità di tenuta della contabilità, che segue i criteri ordinariamente stabiliti dal D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.

Le società agricole che per l’anno 2014 usufruiscono degli effetti dell’opzione per la tassazione catastale, determinano il reddito con modalità ordinarie e, in sede di compilazione del modello Unico, devono effettuare un duplice adempimento:

1) eliminare, attraverso apposite variazioni in aumento e in diminuzione,  i  costi  e  i  ricavi contabilizzati durante l’esercizio;

2) rilevare mediante variazioni in  aumento  i  redditi agrari e dominicali (se proprietarie) dei terreni sui quali è svolta l’attività agricola.

L’effetto di queste modifiche è la sostituzione del risultato effettivo della gestione con il reddito catastale; in particolare, i soggetti Ires indicano nel rigo RF9, il reddito catastale determinato ai sensi dell’articolo 32 del Tuir? nel rigo RF31, con codice 8, tra le variazioni in aumento, i costi relativi all’attività agricola e nel rigo RF 55, con codice 8, tra le variazioni in diminuzione, i ricavi dell’attività agricola.

 LE ENERGIE RINNOVABILI

Le istruzioni al modello Unico recepiscono anche la novità contenuta nel D.l. 66/2014 (decreto Renzi) che, con l’articolo 22, ha modificato la tassazione delle attività di produzione e cessione di energia, introducendo una franchigia al di sopra della quale l’attività concorre a formare il reddito d’impresa.

Mentre prima, infatti, queste erano attratte al reddito agrario e quindi non assoggettate a imposizione, a partire dal 2014, si considerano escluse da imposta entro il limite di 260.000,00 kWh per gli impianti fotovoltaici ed entro il limite di 2.400.000 kWh per impianti a biogas/biomasse.

La parte eccedente questi limiti concorre a formare base imponibile per il 25% dell’ammontare dei corrispettivi registrati ai fini Iva per la produzione di energia al netto della quota incentivo (tariffa incentivante).

Ai fini della compilazione del modello Unico nel rigo RF9 dovrà essere indicato il 25% dell’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo? i costi e i ricavi delle attività dovranno, invece, essere indicati rispettivamente nei righi RF31 (variazioni in aumento) e RF55 (variazioni in diminuzione) con codice 42.

Le società agricole devono inoltre compilare il quadro dei valori fiscali (RS 88­90) che non presenta novità in confronto allo scorso anno.

 



©RIPRODUZIONE RISERVATA
aggiornamento-soccida Speciale Unico 2015, società in opzione ed energie rinnovabili

Please publish modules in offcanvas position.