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La Corte di Cassazione (Sezione tributaria) ha stabilito, con la Sent. n. 10355 depositata il 20 maggio 2015, che i fabbricati posseduti dalle cooperative agricole e utilizzati direttamente per lo svolgimento della propria attività vanno considerati rurali e come tali devono essere esclusi dall’Ici, indipendentemente dalla loro iscrizione nel catasto dei fabbricati.
In tale materia, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è caratterizzato dai seguenti principi di diritto:
Con la richiamata sentenza la Suprema Corte sembra discostarsi dai principi sopra evidenziati, riconoscendo la qualifica della ruralità al fabbricato a prescindere dall’iscrizione in catasto dello stesso.
Oltre a ciò, la Cassazione ha ribadito un altro importante principio, in realtà già ampiamente consolidato, in base al quale, ai fini del riconoscimento della ruralità, non è rilevante la distinzione fra proprietario del fabbricato (società cooperativa) e titolari dei terreni agricoli asserviti (soci della cooperativa).