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Parere della Corte Costituzionale sull’illegittimità delle domande per il riconoscimento del requisito della ruralità

La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 115 del 18/06/2015, ha confermato la legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5-ter, del D.l. 102/2013 che consente al contribuente di ottenere il riconoscimento del requisito della ruralità dei fabbricati con effetto retroattivo dal quinto anno antecedente a quello della presentazione della domanda.

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana, secondo cui la disposizione in esame violerebbe gli articoli 3, 24 e 97 (primo comma) della Costituzione, visto che “consente al contribuente di ottenere, con un semplice, proprio atto, il riconoscimento del requisito della ruralità e la conseguente esenzione dall’ICI, senza che l’Erario comunale possa, davanti al giudice tributario, essere ammesso a sostenere e a provare l’assenza delle condizioni sostanziali di legge alle quali dovrebbe essere subordinato il beneficio di cui trattasi”.

La Corte, nell’ordinanza richiamata, ha rigettato la questione di costituzionalità posta dalla CTR confermando, di fatto, l’efficacia delle domande per il riconoscimento del requisito della ruralità che, lo si ricorda, se presentate entro e non oltre lo scorso 30 settembre 2012, producono i loro effetti retroattivamente per i cinque anni antecedenti.

Successivamente a tale data le domande possono essere comunque inoltrate all’Agenzia del Territorio, ma producono i loro effetti esclusivamente dal momento della loro presentazione.

Riteniamo del tutto condivisibile l’orientamento espresso dalla Consulta che ha ribadito la legittimità di una disposizione di interpretazione autentica che ha finalmente fatto chiarezza su di una problematica che ormai da anni impegna, con esiti contrastanti, le Commissioni Tributarie di tutta Italia.

 

 



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