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Nuovo orientamento della cassazione in materia di sospensione feriale dei termini per la proposizione del ricorso

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11632/2015, ha ritenuto non applicabile la sospensione del periodo feriale al termine sospensivo di novanta giorni relativo all’accertamento con adesione.

La vicenda processuale trae origine dal fatto che una società, nel conteggiare il termine utile per la proposizione del ricorso, aveva confidato nella sospensione feriale dei termini (all’epoca dei fatti dal 1 agosto al 15 settembre), cumulativamente rispetto a quella derivante dalla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione (90 giorni), contando, quindi, di avere un termine più ampio per la proposizione del ricorso.

La ricorrente, a seguito delle sentenze sfavorevoli emesse dai Giudici di primo e di secondo grado, in base alle quali il ricorso doveva essere considerato inammissibile, poiché presentato oltre i termini previsti per l’impugnazione, proponeva ricorso avanti alla Suprema Corte.

Nell’occasione il contribuente aveva rilevato che la sentenza della CTR era il frutto di una macroscopica violazione di legge poiché nel conteggio dei termini utili per la proposizione del ricorso di primo grado si sarebbe dovuto beneficiare della sommatoria dei termini previsti per la proposizione del ricorso (60 gg), della sospensione per la presentazione dell’istanza di adesione (90 gg) e dell’ulteriore sospensione feriale (46 gg).

I Giudici di Legittimità, nell’affermare l’infondatezza del ricorso, hanno proclamato la loro contrarietà all’applicazione della sospensione dei termini riguardante il periodo feriale anche ai procedimenti non contraddistinti da natura propriamente giurisdizionale come, nel caso di specie, l’accertamento con adesione.

L’orientamento della Suprema Corte si discosta dalla prassi sino ad oggi seguita dall’Amministrazione Finanziaria che è solita applicare la sospensione feriale dei termini alla procedura di accertamento con adesione. Tuttavia, a prescindere dall’orientamento espresso dall’Ufficio, riteniamo consigliabile non conteggiare i termini relativi alla sospensione feriale in caso di instaurazione di una procedura di adesione da parte del contribuente.

 

 



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