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Agriturismo, IVA detraibile per le spese di ristrutturazione

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 11395 del 16 dicembre 2014 depositata il 03 giugno 2015, ha affermato che le spese sostenute per la ristrutturazione e manutenzione dei fabbricati rurali strumentali all’esercizio dell’attività agrituristica sono ammesse al regime di detrazione Iva, purché il contribuente abbia regolarmente esercitato l'opzione per il regime ordinario.

Nel caso di specie, una società semplice esercente attività agricola (in regime speciale) e agrituristica (in opzione per il regime normale - IVA da IVA) aveva ricevuto un avviso di accertamento per indebito rimborso e indebita compensazione Iva assolta per la ristrutturazione dell'agriturismo.

Secondo l'Agenzia delle Entrate le spese di ristrutturazione del fabbricato destinato ad attività agrituristica, in considerazione della sua destinazione rurale (ex art. 9, comma 3-bis, del D.l. 557/1993), dovevano imputarsi all’attività agricola principale in regime speciale che non consente alcuna detrazione Iva.

I giudici tributari di primo grado avevano accolto solo in parte il ricorso, annullando soltanto le sanzioni irrogate dall’Ufficio; tale decisione è stata confermata dai giudici di appello.

La società ricorrente si era, quindi, rivolta ai giudici di legittimità che, con la menzionata Sentenza n. 11395 del 16 dicembre 2014, hanno accolto il ricorso ritenendolo pienamente fondato.

I giudici della Suprema Corte, dopo avere evidenziato che nel caso di specie l’attività agricola era esercitata in regime speciale (art. 34, D.p.r. 633/1972), mentre per l’attività di agriturismo era stata effettuata l’opzione per il regime ordinario IVA da IVA (art. 5, comma 3, della Legge 413/1991), hanno in sostanza ritenuto errata la sentenza impugnata.

Infatti, il complesso normativo mette in evidenza l’intenzione del legislatore di considerare in modo unitario l’attività agrituristica (in quanto connessa allo svolgimento dell’attività agricola in senso stretto), la quale include tipicamente l’attività di organizzazione ed esecuzione del servizio di ospitalità ed alloggio, che non può essere fornito se non attraverso la realizzazione e messa a disposizione di immobili costruiti sul fondo e adibiti a uso abitativo.

Di conseguenza, sempre ad avviso della Corte, anche le spese sostenute per la ristrutturazione e manutenzione di tali immobili, la cui funzione è evidentemente “strumentale” all’esercizio dell’attività agrituristica, devono godere dell’ordinario regime di detrazione Iva, purché per tale attività sia stata esercitata l'opzione per il regime ordinario.

 



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