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Le principali novità della delega fiscale

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in data 26 giugno 2015, i cinque decreti attuativi della Delega fiscale che ora passano all’esame del Parlamento. Vediamo adesso le novità di maggiore rilievo contenute in tali provvedimenti.

1.  SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Tra le novità più rilevanti spicca il taglio dei costi sostenuti da cittadini e imprese per saldare i propri debiti con Equitalia. Il tanto contestato aggio scende dall’8 al 6 per cento; tale aggio cambierà nome e si chiamerà contributo pubblico alla riscossione (Cpr) , passando dalle casse di Equitalia a quelle dello Stato.

Inoltre, è prevista maggiore tolleranza per chi sfora di qualche giorno il pagamento delle rate. Arriva infatti la “lieve inadempienza” con la possibilità di salvare il beneficio della dilazione del debito pagando la tranche dovuta non oltre i cinque giorni dalla scadenza.

Inoltre, l’agente della riscossione può concedere la dilazione del pagamento fino a un massimo di 72 rate mensili dietro una semplice richiesta del debitore che dichiari la sua situazione di difficoltà.

2.    RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO PENALE E AMMINISTRATIVO

2.1  Sanzioni penali

Anche sui reati tributari si punta ad un inasprimento sanzionatorio per le condotte fraudolente e a un alleggerimento per quelle ritenute meno gravi:

- Sale da 50.000 a 200.000 Euro la soglia che fa scattare il penale per l’omesso versamento dell’IVA.

- Per la dichiarazione infedele viene previsto un innalzamento delle soglie di punibilità, gli attuali 50.000 euro di imposta evasa diventano 150.000 e il valore assoluto di imponibile evaso passa da 2 a 3 milioni di Euro.

- Viene introdotta una nuova ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta che scatterà con l’omesso versamento di ritenute per importi superiori a 50.000 euro.

- Vengono introdotte pene più pesanti per il reato da indebita compensazione con crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50.000 euro, mentre la reclusione potrà andare da un minimo di un anno e mezzo a un massimo di sei anni. 

Il Decreto attuativo in esame prevede, inoltre, che il ravvedimento della dichiarazione infedele, degli omessi versamenti e delle indebite compensazioni (a condizione che sia effettuato prima del controllo) comporterà l’estinzione del reato. Mentre adesione, conciliazione e acquiescenza prima dell’apertura del dibattimento di primo grado consentiranno uno sconto della metà della pena e l’esclusione delle pene accessorie relative alla disciplina dei reati tributari. Se è in corso una rateizzazione prima del dibattimento, verrà dato un termine non superiore a tre mesi per il pagamento del debito residuo.

Le pene, invece, sono aumentate della metà se il reato è commesso da correo nell’esercizio di attività di intermediazione fiscale.

2.2  Sanzioni amministrative

Il contribuente, grazie alle novità contenute nel Decreto in esame, avrà un anno di tempo dalla scadenza naturale per presentare la sua dichiarazione e, se lo farà, il suo comportamento (comunque ritenuto virtuoso dal fisco) gli consentirà di vedersi applicare la sanzioni in misura ridotta dal 60% al 120 % delle imposte dovute.

Novità anche per chi arriva tardi alla cassa. L’attuale sanzione del 30% dell’imposta non pagata verrà ridotta (anche fino alla metà) in caso di lieve inadempienza. In sostanza il soggetto in questione se procede al versamento entro pochi giorni di distanza dal termine di pagamento “saltato” potrà beneficiare dello sconto sulle penalità, limitando di fatto così il costo del ravvedimento operoso. 

3.  CONTENZIOSO E INTERPELLO

3.1  Contenzioso

Uno dei Decreti attuativi approvati dal Consiglio dei ministri punta ad un maggiore uso degli istituti deflativi del contenzioso tributario; infatti, viene ampliato l’ambito di applicazione della mediazione tributaria e della conciliazione giudiziale.

La mediazione sarà estesa agli atti emessi da tutti gli enti impositori e non più solo a quelli emessi dall’Agenzia delle Entrate. In pratica il ricorso sarà improcedibile e non si potrà procedere al deposito in Commissione fino alla scadenza dei 90 giorni che decorrono dalla data di notifica dell’atto. 

ll Decreto punta anche a dare nuovo slancio alla conciliazione giudiziale che potrà essere esperita anche in appello ma non in Cassazione. Inoltre, verranno disciplinate due forme di conciliazione, in udienza e fuori udienza.

3.2  Interpello

Alla luce delle novità contenute in uno dei Decreti attuativi della Delega fiscale, gli interpelli previsti saranno di cinque tipi:

  • “ordinario” per superare le incertezze;
  • “qualificatorio” per chiedere la corretta qualificazione di alcune fattispecie;
  • “probatorio” per chiedere l’accesso a determinati regimi fiscali;
  • “disapplicativo” per disapplicare limiti a deduzioni, crediti;
  • “anti abuso” sull’abuso del diritto;

Viene prevista una riduzione dei tempi di risposta (dagli attuali 120 a 90 giorni) per gli interpelli ordinari. Lo stesso termine di 90 giorni è fissato anche per gli interpelli qualificatori mentre viene riconosciuta la certezza dei tempi di risposta fissati in 120 giorni per tutte le altre tipologie. Il tutto con un meccanismo di silenzio-assenso, per cui se il Fisco non risponde entro i termini la soluzione prospettata si ritiene accettata.

 

 



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