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Agriturismi esclusi dal credito d’imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), rispondendo a specifiche domande degli operatori, ha espressamente negato agli agriturismi l’applicabilità dell’agevolazione per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi (art. 9 del D.l. 83/2014).

La predetta agevolazione (denominata anche “tax credit digitalizzazione”) prevedeva per i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016, un credito d'imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo nel comparto digitale, nel limite massimo complessivo di 12.500 euro.

Per commentare tale esclusione e, soprattutto, per comprendere se essa sia giustificata o meno, è necessario indagare il perimetro soggettivo e oggettivo di applicazione dell’agevolazione in commento che ha trovato la propria attuazione a mezzo del D.M. 12 febbraio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.68 del 23 marzo 2015.

Soggetti beneficiari dell’agevolazione sono, ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Ministeriale richiamato, gli esercizi ricettivi, le agenzie di viaggio e i tour operator.

Certamente, gli agriturismi non sono riconducibili o, per meglio dire, assimilabili alle agenzie di viaggio e/o ai tour operator, ragion per cui non resta che verificare se essi possano essere ricondotti nella categoria degli esercizi ricettivi.

L’art. 2 del D.M. 12 febbraio 2015 contiene la definizione di esercizio ricettivo; dall’esame di questa norma si evince come, ai fini dell’applicazione dell’art. 9 del D.l. 83/2014, siano sostanzialmente necessari due requisiti:

  • l’attività deve essere organizzata in forma imprenditoriale;
  • deve essere utilizzata una struttura alberghiera o extra-alberghiera;

Entrambi i richiamati presupposti sembrano essere rispettati da chi svolge attività di agriturismo; pertanto, la risposta del Ministero non convince del tutto.

Infatti, le motivazioni poste alla base del diniego (secondo cui gli agriturismi sarebbero esclusi dall’ambito di applicazione dell’agevolazione in quanto rientranti in un contesto imprenditoriale dedito in via prevalente ad attività non turistiche), mal si conciliano sia con il dato letterale dell’articolo 9 D.l. n. 83/2014, sia con quanto previsto nel D.M. 12 febbraio 2015, ove non è mai previsto che il soggetto debba esercitare in via esclusiva attività “alberghiera”. 

 

 



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