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Agevolazioni PPC per i contratti di rete e la compartecipazione agraria

La Ctr Emilia-Romagna, con la Sentenza n. 1118/2015, ha fissato un principio fondamentale secondo cui la stipula di un contratto associativo (nel caso di specie, compartecipazione agraria) non comporta la cessazione della coltivazione diretta e, conseguentemente, non si verifica una ipotesi di decadenza dai benefici fiscali in materia di piccola proprietà contadina (PPC).

Nella fattispecie esaminata la società semplice acquirente, che rivestiva la qualifica di Imprenditore agricolo professionale, dopo l’acquisto del terreno in PPC aveva stipulato un contratto di compartecipazione agraria di cui all’articolo 56 della Legge 203/1982 per l’esercizio in forma associata della coltivazione del pomodoro.

L’Agenzia delle Entrate di Piacenza aveva ritenuto che la stipula di tale contratto facesse venire meno il rispetto dell’obbligo dell’acquirente di coltivare direttamente i terreni acquistati per un periodo di 5 anni dall’atto di acquisto. Pertanto, provvedeva a liquidare le imposte di registro e ipotecaria in misura proporzionale.

La società ricorrente, dopo l’esito negativo del giudizio davanti alla Ctp di Piacenza, aveva proposto appello avanti la Commissione tributaria regionale Emilia-Romagna.

Nell’atto di appello veniva evidenziato che con il contratto di compartecipazione agraria (rimasto in vigore unitamente alla soccida anche dopo l’introduzione della L. 203/83) due soggetti si associano per svolgere in comune una produzione agricola di carattere stagionale.

Alla luce di tale presupposto entrambe le parti svolgono l’attività di coltivazione (conduzione del fondo); infatti il proprietario (associante o compartecipante) mette a disposizione il terreno e svolge alcune fasi della conduzione (es. aratura, semina, trattamenti antiparassitari), mentre il compartecipato o l’associato svolge le altre fasi della coltivazione (es. l’irrigazione, la raccolta, ecc.).

Inoltre, il prodotto viene ripartito sulla base di una percentuale prestabilita al fine di remunerare l’attività svolta da ciascun contraente.

In sostanza, questa figura contrattuale associativa fa sì che entrambe le parti conducano direttamente il fondo, non potendosi così concretizzare l’ipotesi di decadenza dalla PPC contestata dall’Agenzia.

I Giudici di secondo grado hanno accolto le motivazioni del contribuente ritenendo non verificata l’ipotesi decadenziale della mancata conduzione diretta da parte dell’acquirente. Infatti, l’associante, acquirente del terreno, apportava il proprio lavoro essendo obbligato a esercitare alcune fasi della coltivazione.

Oltre alle motivazioni già commentate, la Sentenza in esame ha espresso un altro importante principio, secondo cui non si concretizza la decadenza dalle agevolazioni PPC anche se al momento dell’acquisto il terreno è affittato, a condizione che l’affittanza cessi immediatamente una volta raccolti i frutti pendenti.

I Giudici hanno condiviso un orientamento già più volte sostenuto dagli esperti di Consulenzaagricola.it, ma molto dibattuto in giurisprudenza, in base al quale l’affitto non concretizza la decadenza dalle agevolazioni PPC se l’affittuario lascia libero il fondo al termine dell’annata agraria.

Infine, la sentenza assume particolare importanza anche in relazione ai nuovi contratti di rete in agricoltura (articolo 1-bis, D.l. 91/2014) che, di fatto, concretizzano una forma di conduzione associata che, nel rispetto di determinati requisiti, può anche consentire la ripartizione del prodotto a titolo originario. A tal proposito si veda la Circolare n. 89/2015 “I CONTRATTI DI RETE IN AGRICOLTURA”.

Nel contratto di rete in agricoltura tutti i retisti devono essere imprenditori agricoli. Quindi, proprio alla luce dei principi espressi dalla CTR Emilia Romagna sui contratti associativi, se un imprenditore agricolo o un coltivatore diretto acquista un terreno con i benefici fiscali della PPC (pagando la sola imposta catastale dell’1%) a nostro parere può immediatamente mettere in rete il terreno acquistato senza perdere i benefici fiscali ottenuti in sede di acquisto.

 

 



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