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La società può essere costretta a giustificare le movimentazioni bancarie dei soci

La Corte di Cassazione von la Sentenza n. 12276 del 12 giugno 2015 ha stabilito che le somme movimentate dai soci sui conti correnti intestati agli stessi, o a loro familiari, possono essere legittimamente attribuite alla società nel caso in cui sussista una ristretta compagine sociale (ipotesi che si verifica, ad esempio, nel caso in cui esista un rapporto di stretta contiguità familiare tra soci, amministratore ed eventualmente loro familiari).

In sostanza, la sussistenza di una ristretta compagine sociale costituisce elemento sintomatico per stabilire la riferibilità  alla società contribuente delle somme movimentate sui conti intestati ai soci o ai loro congiunti.

Secondo i Giudici di legittimità l’attività di indagine bancaria, volta al contrasto dell’evasione, non risulta rigorosamente circoscritta ai soli conti correnti bancari/postali intestati alla società; infatti, la sussistenza di alcuni elementi presuntivi, tra i quali la già menzionata ristrettezza della compagine sociale, possono giustificare l’accesso ai rapporti bancari di terzi e le connesse attività di controllo finalizzate a provare in via presuntiva una condotta elusiva e, più specificamente, la riferibilità alla società delle somme movimentate sui conti intestati ai soci o loro congiunti.

In argomento, va evidenziato il principio contenuto nell'art. 51, comma 2, n. 2 del DPR 633/1972, secondo il quale i dati e gli elementi emergenti da conti correnti bancari sono posti a base delle rettifiche fiscali qualora il contribuente non dimostri di averne tenuto conto nelle proprie dichiarazioni fiscali o che non attengono ad operazioni imponibili realizzate nell'esercizio dell'attività imprenditoriale svolta.

 

 



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