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L’incasso col POS può legittimare l’accertamento

La discordanza tra le somme riscosse da un contribuente tramite POS o carta di credito ed i ricavi dichiarati risultanti dalle scritture contabili, integra senza dubbio una presunzione legale di maggiori ricavi, che il contribuente potrà superare solo fornendo la prova contraria.

Questo concetto è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 13494 del 1 luglio 2015.

La fattispecie analizzata riguardava un esercizio alberghiero della Toscana, al quale erano state mosse, con apposito PVC, alcune censure in merito a ricavi non dichiarati ed indebita deduzione di costi. Sul versante dei ricavi, durante la verifica, era stata riscontrata la discordanza tra incassi tracciati tramite POS o carte di credito e corrispettivi dichiarati.

La Corte, con la sentenza richiamata, ha sostanzialmente ribadito il proprio consolidato orientamento stabilendo che l'esistenza di attività non dichiarate può desumersi anche dalla discordanza tra le somme riscosse dal contribuente tramite carta di credito e POS ed i ricavi risultanti dalle scritture contabili dichiarati dalla società.

Infatti, secondo i Giudici di legittimità tale elemento integra senz'altro una presunzione semplice dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza in grado di invertire l’onere della prova a carico del contribuente. Graverà, pertanto, su quest’ultimo l’onere di provare specificamente una diversa destinazione di detti accrediti (Cass. 14045/2014, in tema di conto correnti bancari).

In sostanza, nel caso in cui non vi sia una perfetta coincidenza tra quanto rilevato negli scontrini, ricevute fiscali e fatture, con quanto riportato nei pagamenti tramite POS, l’Agenzia delle Entrate avrà gioco facile nel contestare al contribuente maggiori ricavi non dichiarati per la parte non coincidente.

Questo tipo di problematiche è frequente anche nel settore agricolo. Si pensi, ad esempio, all’agriturismo che ospita dipendenti in trasferta, in cui uno solo paga l’intero conto del ristorante con bancomat o carta di credito (per poi farsi rimborsare dagli altri in contanti per la loro parte), richiedendo però che vengano emesse singole ricevute ai fini della documentazione delle spese di trasferta; oppure, il caso del gruppo di persone che pranzano assieme pagando chi con carta di credito (o bancomat) e chi in contanti.

In queste ipotesi, al fine di ridurre al minimo i rischi di accertamento, è opportuno cercare di far collimare i pagamenti tramite POS con i relativi scontrini fiscali; tuttavia, ove ciò non fosse possibile per logiche ragioni di gestione della clientela, occorre ricostruire le modalità di pagamento al fine di adempiere all’onere probatorio posto a carico del contribuente.

 

 



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