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Accertamento con adesione, è necessario fare chiarezza sulla sospensione feriale dei termini

 

La Commissione Finanze auspica un tempestivo intervento del Governo in merito alla questione dell’applicabilità della sospensione feriale dei termini alla fase di accertamento con adesione.

La vicenda trae origine dal deposito dell’ordinanza n. 11632/2015 con la quale la Cassazione ha ritenuto non applicabile la sospensione del periodo feriale al termine sospensivo di novanta giorni relativo all’accertamento con adesione in virtù della natura non propriamente giurisdizionale di questo istituto.

In Commissione Finanze è stato sottolineato come l’ordinanza richiamata costituisca l’unica pronuncia della Suprema Corte nella quale è stata espressamente disconosciuta la cumulabilità delle due sospensioni dei termini.

Infatti, l’orientamento favorevole alla cumulabilità ha trovato recentemente conferma in due  pronunce del medesimo Collegio (Sent. n. 10360/2012 e Sent. n. 11403/2015) le quali, pur non affrontando direttamente la questione controversa, presuppongono l’adesione alla tesi della cumulabilità.

L’innovativa pronuncia della Cassazione rischia di compromettere l’ammissibilità di migliaia di ricorsi pendenti, il cui termine per impugnare è stato calcolato attraverso il cumulo dei due diversi termini di sospensione, con ciò ledendo gravemente il diritto di difesa e di legittimo affidamento facenti capo a ciascun contribuente.

Pertanto, come auspicato dalla Commissione Finanze, il Governo sarà chiamato ad adottare in tempi brevi una norma di interpretazione autentica che faccia chiarezza su tale questione.

 

 



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