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Ruralità dei fabbricati, effetti retroattivi anche per le cooperative agricole

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 13740/2015, riconosce alla domanda di variazione catastale dei fabbricati delle cooperative agricole presentata ex art. 7, comma 2-bis del D.l. 70/2011 efficacia retroattiva per i 5 anni anteriori a quello in cui è stata presentata.

Si ricorda, infatti, che l’art. 7, comma 2-bis del Decreto richiamato consente ai soggetti interessati di modificare la categoria catastale dei fabbricati rendendo possibile, con una semplice istanza, l’automatica variazione della categoria catastale dei fabbricati stessi semplicemente dichiarando che l’immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità necessari ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis del D.l. 557/1993.

Tuttavia, molti Comuni non hanno riconosciuto la retroattività degli effetti della variazione della categoria catastale ex D.l. 70/2011 aprendo così una vasta serie di contenziosi.

Come anticipato, la Corte di Cassazione, con la sentenza richiamata, è nuovamente intervenuta in materia confermando l’orientamento, ormai consolidato in giurisprudenza, in base al quale la domanda di variazione catastale, presentata ai sensi dell'art. 7, c. 2-bis del D.L. n. 70/2011, produce i propri effetti retroattivamente a decorrere dal quinto anno antecedente a quello in cui è stata presentata.

Dopo la disposizione di interpretazione autentica di cui all’art. 2, comma 5 ter del D.L. 102/2013, l’orientamento giurisprudenziale è ormai univoco nel riconoscere efficacia retroattiva alle domande per il riconoscimento del requisito della ruralità.

 

 

 



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