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Come gestire la fatturazione elettronica al GSE

Come anticipato nella Circolare n. 222/2015 di Consulenzaagricola.it, da lunedì 20 luglio 2015 è scattato l’obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di energia da fonti eoliche, idroelettriche, geotermiche, biomasse biogas, bioliquidi e oceaniche.

Per il momento, tuttavia, questa procedura non è stata ancora attivata per la produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche.

La procedura di emissione è particolare in quanto il primo modello di fattura viene predisposto dal GSE; in pratica, il Gestore dei servizi elettrici rende disponibile la fattura nel proprio portale e il fornitore dell’energia deve solamente inserire il numero e la data. Inoltre, sarà onere del cedente confermare la regolarità della fattura ed autorizzare il GSE alla sua emissione.

Successivamente, il GSE produrrà la fattura in formato XML provvedendo a firmarla digitalmente e a trasmetterla per conto dell’emittente al Sistema di interscambio (SDI).

Infine, a seguito di avviso che riceverà dal GSE, il cedente potrà accedere al “fascicolo elettronico” e scaricare i documenti messi a disposizione.

La fattura elettronica deve essere registrata e conservata in formato elettronico; l’imprenditore agricolo cedente l’energia, quindi, dovrà provvedervi autonomamente se possiede le giuste competenze, oppure dovrà affidarsi ad un soggetto terzo (provider) che provveda per lui a tali adempimenti.

In quest’ultimo caso dovrà essere comunicato all’Agenzia il nominativo del soggetto terzo che registra e conserva elettronicamente le fatture, con variazione dati ai sensi dell’articolo 35 del DPR 633/1972.

L’annotazione distinta della fattura elettronica costituisce un’ulteriore separazione all’interno della fatturazione della energia elettrica. Infatti, ricordiamo che la fattura elettronica, per sua natura, deve essere registrata autonomamente e in forma elettronica, e ciò richiede una numerazione progressiva apposita.

Pertanto, le imprese agricole in regime speciale IVA, già dotate di contabilità separata (il regime ordinario per la produzione di energia obbliga alla separazione delle attività), dovranno operare un’ulteriore distinzione all’interno della fatturazione dell’energia elettrica.

Questa distinzione tuttavia non consiste in una contabilità separata ma sezionale. In sintesi, per l’attività agricola in regime speciale Iva deve essere tenuta la contabilità Iva separata ai sensi dell’articolo 36 del DPR 633/1972 e le fatture hanno una numerazione autonoma progressiva. L'attività relativa alla produzione di energia elettrica deve avere una seconda contabilità separata  con una numerazione delle fatture distinta da quella dell’attività agricola.

All’interno della contabilità Iva relativa alla produzione di energia elettrica, viene tenuta una contabilità sezionale (in forma digitale) che richiede una sub numerazione autonoma distinta da quella delle fatture cartacee (emesse, ad esempio, per i passaggi interni di energia dal’attività energetica a quella agricola).

Forniamo qui di seguito un esempio di numerazione:

Fatt. n. 1/a per l’attività agricola;

Fatt. n. 1/e per le cessioni interne di energia;

Fatt. n. 1/ee per quelle emesse al GSE in forma elettronica.

In particolare per l’anno 2015, fino al 19 luglio, le fatture emesse al GSE avevano la numerazione separata da quella agricola relativa alla produzione e vendita di energia? dal 20 luglio la fattura è elettronica e quindi deve avere una nuova numerazione progressiva che inizia con il numero 1 perché registrata digitalmente.

Nel caso in cui l’azienda agricola non sia in regime speciale IVA, non ha una contabilità separata ai fini dell’Iva (l’attività agricola è gestita in regime normale Iva come la produzione di energia); pertanto, la numerazione delle fatture, fino ad ora unica, dovrà essere distinta per le fatture elettroniche.

 

 



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