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È sufficiente la domanda di variazione catastale per evitare l’ICI

La CTR Lombardia (Sezione distaccata di Brescia), con la Sentenza n. 3249/67/2015, ha confermato che la richiesta di variazione catastale presentata ai sensi dell’art. 7, comma 2-bis del D.l. 70/2011 ha efficacia retroattiva per i 5 anni anteriori a quello in cui è stata presentata.

Nel caso di specie, un’azienda agricola aveva presentato domanda di variazione della categoria catastale dei fabbricati in suo possesso nel settembre 2011; tuttavia, l’ente locale competente aveva contestato ai fini ICI, per gli anni 2006 e 2007, una omessa e infedele denuncia di fabbricati posseduti per non avere il requisito della ruralità che avrebbe consentito l’esenzione dall’imposta.

A seguito del mancato accoglimento del ricorso presentato avanti la CTP di Mantova, la contribuente ha proposto appello alla CTR Lombardia.

Il Collegio giudicante ha accolto in pieno le motivazioni della contribuente; in particolare, i Giudici hanno fatto presente che la domanda di variazione catastale e l’inserimento dell’annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito della ruralità di cui all’art. 9 del D.l. 557/1993 a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

Infatti, secondo quanto stabilito dalla CTR Lombardia, avendo la contribuente presentato domanda di variazione catastale in data 29 settembre 2011, gli effetti della variazione retroagiscono al 1 gennaio 2006 confermando, a far tempo dal suddetto termine, la ruralità dei fabbricati in oggetto e dunque la loro esclusione dall’ICI.

 

 



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