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Da quest’anno si applica il nuovo periodo di sospensione feriale dei termini processuali che va da sabato 1 a lunedì 31 agosto. Questa è la novità prevista dalla L. n. 162/2014 che ha decisamente accorciato il periodo di sospensione previsto nella precedente normativa.
In virtù del periodo di sospensione i soggetti interessati, compresi gli operatori agricoli, devono tenere sott’occhio le scadenze processuali che, per tale periodo, restano sospese di diritto.
È bene precisare che la predetta sospensione riguarda solo i termini processuali con esclusione, quindi, delle scadenze concernenti le notificazioni degli atti amministrativi impositivi e sanzionatori nonché le conseguenti azioni di riscossione. In particolare, nell’ambito tributario, la sospensione feriale non incide sui termini di notifica degli avvisi di accertamento (compresi quelli relativi alle operazioni catastali), degli avvisi di liquidazione e delle cartelle di pagamento né su quelli di versamento e di presentazione delle dichiarazioni o denunce fiscali.
Con particolare riferimento alla possibilità di proporre ricorso contro un atto amministrativo tributario si possono avere situazioni diverse:
La sospensione feriale non trova applicazione invece, fra gli altri, agli atti del processo esecutivo, alle controversie in materia di locazione di beni immobili urbani, alle controversie in materia di contratti agrari e all’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente.
Su quest’ultimo punto si ricordi la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 11632/2015 con la quale la Corte ha ritenuto non applicabile la sospensione del periodo feriale al termine sospensivo di novanta giorni relativo all’accertamento con adesione in virtù della natura non propriamente giurisdizionale di questo istituto.