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Nuovi dubbi applicativi sul meccanismo di inversione contabile

Il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”), applicabile ad alcuni servizi prestati sugli edifici (articolo 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR 633/1972), continua a generare incertezza operativa; da più parti è stato sottolineato che tale situazione potrebbe essere facilmente superata con una modifica normativa e/o con ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Confindustria, con una recente circolare di giugno 2015, ha analizzato la disciplina e i principali problemi applicativi del reverse charge.

1.  Il contratto complesso 

Il primo argomento esaminato riguarda il contratto complesso quale contratto unico di “manutenzione straordinaria”, comprensivo anche delle prestazioni di cui all’articolo 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR 633/1972.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E/2015 ha sottolineato che, in caso di contratto unico di appalto avente ad oggetto la costruzione di un fabbricato o la realizzazione sullo stesso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) e lettera d) del Dpr 380/2001, non si dovrà procedere alla fatturazione scomposta dell’operazione distinguendo le singole prestazioni assoggettabili al reverse charge. Invece, per la manutenzione ordinaria e per quella straordinaria si dovranno scomporre le prestazioni/operazioni anche se esse sono oggetto di un unico contratto di appalto.

È opportuno ricordare che, a seguito di recenti modifiche normative (D.l. 133/2014), la manutenzione straordinaria include interventi edilizi complessi non considerabili separatamente ai fini della nuova norma. A tale proposito, Confindustria sottolinea che gli operatori incontrano notevoli difficoltà operative dovendo applicare differenti regimi fiscali (ordinario o reverse charge) a singole prestazioni facenti parte di un “unico e inscindibile” intervento edilizio rientrante in un “unico” contratto di appalto. 

La soluzione proposta consiste nell’adottare, anche per gli interventi di manutenzione straordinaria con contratto unico, la stessa linea interpretativa fornita per gli altri interventi di recupero edilizio e cioè l’applicazione dell’IVA ordinaria sull’intera operazione ferma restando, ovviamente, l’applicazione del reverse charge per le prestazioni edili affidate in subappalto (articolo 17, comma 6, lettera a del Dpr 633/1972). Si ritiene, inoltre, che la stessa soluzione (IVA ordinaria) potrebbe essere adottata per i contratti complessi, unitari e non scindibili di “manutenzione ordinaria”. 

2.  Installazione impianti

La Circolare di Confindustria, in merito alle prestazioni di installazione di impianti, suggerisce un criterio basato sulla rimovibilità o meno degli stessi; in sostanza, rientrano nel regime dell’inversione contabile le prestazioni di installazione di impianti relative a parti integranti del fabbricato ossia installazioni permanenti.

3.  Pannelli fotovoltaici

L’Agenzia delle Entrate, per quanto concerne i pannelli fotovoltaici, ha precisato che gli impianti fotovoltaici che fanno parte di un edificio costituiscono edificio stesso. Confindustria si chiede se tale indicazione si riferisca esclusivamente agli impianti integrati oppure anche a quelli semi-integrati. In assenza di una conferma ufficiale da parte delle Entrate, Confindustria ritiene che il meccanismo del reverse charge sia applicabile agli impianti collegati e serventi l’impianto elettrico di un edificio sia in caso gli stessi siano integrati o semi-integrati.

 

 



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