Il 31 luglio 2015 è l’ultimo giorno utile, per coloro che abbiano già compiuto 75 anni di età, per poter beneficiare dell’esenzione dal pagamento del canone RAI.
Per poter beneficiare di tale agevolazione è necessario presentare, presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, una dichiarazione sostitutiva (il cui modello è disponibile sul sito ufficiale delle Entrate) che attesti la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 132 della Legge n. 244/2007.
Il contribuente deve altresì comunicare se è coniugato o meno. Nel primo caso, deve indicare il codice fiscale del coniuge convivente e dichiarare di non aver superato, nell’anno precedente, la soglia di reddito massima fino alla quale è riconosciuta l’agevolazione; il beneficio, infatti, spetta se la somma dei redditi di entrambi i coniugi non è superiore a 6.713,98 Euro.
Inoltre, il contribuente deve attestare di non convivere con altri soggetti (diversi dal coniuge) titolari di reddito propri.
Il requisito reddituale deve essere riferito all’anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione. Ai fini della determinazione del reddito annuo si devono sommare:
- reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente (per chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione si fa riferimento al reddito indicato nella certificazione unica);
- redditi soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta (ad esempio, gli interessi su depositi bancari, postali, Bot, Cct e altri titoli di Stato, i proventi di quote di investimenti);
- retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede;
- redditi di fonte estera non tassati in Italia.
Viceversa, sono esclusi dal calcolo:
- i redditi esenti da IRPEF (come pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate a invalidi civili);
- il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
- i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
- altri redditi assoggettati a tassazione separata.
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