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Il regime speciale IVA in agricoltura

L’applicazione del regime speciale IVA in agricoltura rappresenta una delle più importanti agevolazioni riconosciute al comparto agricolo.

Il Legislatore, con l’intento di tutelare e razionalizzare tale settore produttivo, ha disciplinato questo speciale meccanismo di applicazione dell’IVA all’interno del DPR 633/1972 e, specificamente, agli articoli 34 e 34-bis.

Ancor prima di analizzare le caratteristiche del regime previsto dall’art. 34 appena richiamato, è doveroso evidenziare che tale disciplina rappresenta, in caso di rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla norma, il regime naturale di applicazione dell’IVA per i produttori agricoli; tuttavia tali soggetti possono, ai sensi del comma 11 dell’articolo richiamato, optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari.

Il regime speciale IVA incide soltanto sulla detrazione del tributo, mentre l’imposta viene applicata mediante le aliquote ordinarie. La detrazione è stabilita in misura pari alle percentuali di compensazione che sono fissate con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali; le percentuali attualmente vigenti sono quelle previste, da ultimo, nel D.M. 23 dicembre 2005.

Il regime speciale prevede, in sostanza, una finzione giuridica, in base alla quale la detrazione dell’IVA è pari al valore corrispondente all’applicazione, all’ammontare imponibile delle cessioni di beni, delle percentuali di compensazione stabilite per gruppi di prodotti con il citato decreto interministeriale.

Facciamo un esempio: ipotizziamo di avere un imprenditore agricolo che effettua cessione di bovini per un totale di 10.000 Euro. L’aliquota IVA dei bovini è pari al 10% con la conseguenza che si verrà a generare in capo all’allevatore un’IVA a debito per 1.000 Euro. Tuttavia, per determinare l’IVA realmente dovuta, l’imprenditore non dovrà portare in detrazione quella realmente assolta sugli acquisti ma determinerà l’importo applicando alla base imponibile della cessione l’aliquota compensativa prevista che, in questo caso, è pari al 7%. L’IVA ammessa in detrazione ammonterà a 700 Euro e, quindi, l’imposta da versare sarà pari alla differenza tra 1.000 e 700 Euro e cioè 300 Euro.

Il regime speciale consente, anche se in misura meno rilevante che in passato, una rendita fiscale.

Infatti se l’Iva effettivamente assolta sugli acquisti risulta inferiore a quella corrispondente alle percentuali di compensazione, la differenza viene trattenuta dal produttore agricolo e si traduce in un ulteriore incasso, oltre il prezzo di vendita.

In verità, la misura modesta delle attuali percentuali di compensazione (4% cereali, ortaggi e frutta; 2% legname; 7,5% prodotti avicoli; 7,3% suini; 7% bovini) non consente vantaggi rilevanti. Qualora l’Iva assolta sugli acquisti risulti, invece, superiore a quella corrispondente alle percentuali di compensazione, il produttore agricolo ha la facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta nel modo normale; in questo caso l’Iva diviene neutra come per tutti gli altri operatori economici.

 



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