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Presunzione di non fabbricabilità solo in caso di conduzione diretta del fondo

La CTP di Caltanissetta, con la Sentenza n. 524/03/2015, ha stabilito che, ai fini delle agevolazioni in materia di ICI, la conduzione diretta di un terreno agricolo va provata dal contribuente.

La fattispecie riguardava un terreno coltivato dalla proprietaria imprenditrice agricola assoggettato dal Comune a tassazione quale area edificabile, avendo lo stesso tali caratteristiche alla luce del PRG vigente.

La Commissione accoglieva le considerazioni del contribuente e precisava che in tema di ICI la presunzione di non fabbricabilità può trovare applicazione esclusivamente al sussistere dei seguenti requisiti, dettati dal combinato disposto di cui agli articoli 2 e 9 del D.Lgs. 504/92:

  • il proprietario del terreno deve essere in possesso della qualifica di coltivatore diretto (CD) o Imprenditore agricolo professionale (IAP);
  • il fondo deve essere condotto direttamente dal soggetto in possesso delle predette qualifiche.

Per quanto concerne il primo punto è necessario che il terreno agricolo sia posseduto da un coltivatore diretto o da un imprenditore agricolo a titolo principale (a tal fine è necessario che il titolo di detenzione sia la proprietà o un diritto reale di godimento) iscritti nella relativa previdenza agricola.

Il Collegio giudicante, per quanto riguarda il requisito della coltivazione diretta del fondo, ha affermato che lo stesso deve essere provato in via autonoma potendo ben accadere che un soggetto iscritto nel predetto elenco non conduca direttamente il fondo per il quale chiede l’agevolazione.

La conduzione non deve essere necessariamente manuale, ma anche in economia, e cioè con l’ausilio di dipendenti o contoterzisti. La prova può essere fornita mediante la documentazione amministrativa relativa alle varie pratiche che normalmente svolge un’azienda agricola. Tra queste il libretto UMA per l’assegnazione del gasolio agevolato, la domanda di attribuzione dei titoli PAC (il fascicolo aziendale riporta anche i dati catastali del terreno), le fatture di acquisto di vendita e così via.

 

 



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