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IMU al 30 Ottobre per i terreni senza sanzioni e interessi

Come anticipato nella Circolare n. 227/2015 di Consulenzaagricola.it, la Commissione Bilancio del Senato ha approvato un importante emendamento al Decreto enti locali (D.l. 78/2015) con il quale viene spostato al 30 ottobre 2015 il termine per versare l’acconto IMU su tutti i terreni senza sanzioni e interessi.

A giustificare l’intervento potrebbe essere, ancora una volta, la confusione prodotta dai nuovi criteri introdotti dal D.l. 4/2015 per distinguere i terreni imponibili dalle zone esenti.

Il D.l. 4/2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 34/2015, prevede nuovi criteri per l’applicazione dell’esenzione IMU sui terreni agricoli. Ai sensi dell’art. 1 del decreto legge l’esenzione dall’imposta (articolo 7, lett. h), D.Lgs. 504/1992) si applica a tre fattispecie:

  • ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
  • ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A della L. 28 dicembre 2011, n. 448;
  • ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT;
  • come previsto dall’art. 1, comma 2, del D.l. 4/2015, l’esenzione per i Comuni parzialmente montani si estende anche al caso in cui il proprietario, in possesso della qualifica di IAP o CD, iscritto nella relativa previdenza agricola, abbia concesso in affitto o in comodato il terreno ad un altro soggetto in possesso delle medesime qualifiche.

Il nuovo decreto, quindi, prevede per i terreni classificati come “montani” dall’ISTAT e per quelli delle isole minori, una esenzione di tipo oggettivo spettante indipendentemente da chi li possiede e dalla condizione che siano coltivati o non coltivati? per i terreni “parzialmente montani”, invece, l’esenzione è di tipo soggettivo, in quanto condizionata al possesso da parte di un coltivatore diretto (CD) o di un imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto alla previdenza agricola.

Qualora un terreno agricolo non rientri in alcuna delle fattispecie di esenzione previste, allora si rendono applicabili le ordinarie modalità di determinazione dell’imposta.In questo caso si deve, in primo luogo, determinare la base imponibile e poi applicare a questa l’aliquota di imposta nella misura stabilita dalla delibera del Comune in cui si trova il terreno. La base imponibile è data dal reddito dominicale vigente al catasto al 1° gennaio 2015, moltiplicato per 75 per i coltivatori diretti o IAP o 135 per tutti gli altri.

In sostanza, la proroga consentirà ai contribuenti di godere di un maggior tempo per recepire le novità IMU previste per il periodo d’imposta 2015.

In conclusione, si ricorda che la proroga vale per tutti i contribuenti che possiedono terreni agricoli oppure edificabili purché condotti da soggetti in possesso della qualifica di coltivatore diretto o Imprenditore agricolo professionale.

Rimaniamo comunque in attesa della cancellazione del tributo promessa nel piano taglia-tasse anticipato nei giorni scorsi dal Presidente del Consiglio.

 

 



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