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Come anticipato nella Circolare n. 227/2015 di Consulenzaagricola.it, la Commissione Bilancio del Senato ha approvato un importante emendamento al Decreto enti locali (D.l. 78/2015) con il quale viene spostato al 30 ottobre 2015 il termine per versare l’acconto IMU su tutti i terreni senza sanzioni e interessi.
A giustificare l’intervento potrebbe essere, ancora una volta, la confusione prodotta dai nuovi criteri introdotti dal D.l. 4/2015 per distinguere i terreni imponibili dalle zone esenti.
Il D.l. 4/2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 34/2015, prevede nuovi criteri per l’applicazione dell’esenzione IMU sui terreni agricoli. Ai sensi dell’art. 1 del decreto legge l’esenzione dall’imposta (articolo 7, lett. h), D.Lgs. 504/1992) si applica a tre fattispecie:
Il nuovo decreto, quindi, prevede per i terreni classificati come “montani” dall’ISTAT e per quelli delle isole minori, una esenzione di tipo oggettivo spettante indipendentemente da chi li possiede e dalla condizione che siano coltivati o non coltivati? per i terreni “parzialmente montani”, invece, l’esenzione è di tipo soggettivo, in quanto condizionata al possesso da parte di un coltivatore diretto (CD) o di un imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto alla previdenza agricola.
Qualora un terreno agricolo non rientri in alcuna delle fattispecie di esenzione previste, allora si rendono applicabili le ordinarie modalità di determinazione dell’imposta.In questo caso si deve, in primo luogo, determinare la base imponibile e poi applicare a questa l’aliquota di imposta nella misura stabilita dalla delibera del Comune in cui si trova il terreno. La base imponibile è data dal reddito dominicale vigente al catasto al 1° gennaio 2015, moltiplicato per 75 per i coltivatori diretti o IAP o 135 per tutti gli altri.
In sostanza, la proroga consentirà ai contribuenti di godere di un maggior tempo per recepire le novità IMU previste per il periodo d’imposta 2015.
In conclusione, si ricorda che la proroga vale per tutti i contribuenti che possiedono terreni agricoli oppure edificabili purché condotti da soggetti in possesso della qualifica di coltivatore diretto o Imprenditore agricolo professionale.
Rimaniamo comunque in attesa della cancellazione del tributo promessa nel piano taglia-tasse anticipato nei giorni scorsi dal Presidente del Consiglio.