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Niente sconti sulla TARI per gli agriturismi

Il TAR Brescia, con la Sentenza n. 628/2015, ha stabilito che le strutture agrituristiche devono pagare la TARI in base alle tariffe previste per le utenze non domestiche, proporzionalmente al tipo di attività effettivamente esercitata.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, quindi sono sottoposte al tributo anche le strutture agrituristiche.

A questo punto sorge il dubbio sull'esatta collocazione dell'agriturismo tra le utenze non domestiche (alberghi, ristoranti, ecc.) oppure, nell’ambito dei fabbricati rurali strumentali che godono di specifiche agevolazioni.

Il TAR Brescia condivide la soluzione adottata dal Comune nel regolamento TARI, che associa l'attività agrituristica alla categoria tariffaria più pertinente, cioè la categoria 22 (ristoranti, pizzerie, pub) se l'attività agrituristica somministra cibi e bevande da consumare nel locale, la categoria 7 (alberghi con ristorante) se l'attività somministra cibi e bevande e fornisce l'alloggio o il pernottamento, la categoria 8 (alberghi senza ristorante) se fornisce il solo alloggio o pernottamento.

Sul punto i giudici amministrativi respingono le argomentazioni fornite dal contribuente secondo cui un agriturismo, in quanto connesso all'attività agricola principale, dovrebbe beneficiare di un trattamento fiscale agevolato.

Nelle proprie motivazioni il TAR Brescia invoca l'applicazione del principio "chi inquina paga", che impone di rispettare il criterio della proporzionalità, ossia che la tassazione riferita alla produzione di rifiuti circoscriva con la massima precisione il contributo inquinante dato dalle singole imprese.

 

 



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