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Connessioni più semplici per i piccoli impianti fotovoltaici

07 ago 2015 | Circolare n. 241/2015

Connessioni più semplici per i piccoli impianti fotovoltaici

 

L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con la delibera 400/2015/R/eel del 30 luglio 2015ha integrato la disciplina relativa alle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti degli impianti fotovoltaici che rispettano i requisiti di cui al D.M. 19 maggio 2015 (piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici).

In sostanza, con il presente provvedimento vengono definiti alcuni interventi finalizzati alla semplificazione  delle condizioni per la connessione degli impianti di produzione in attuazione del predetto decreto che ha approvato il Modello unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di impianti fotovoltaici.

Vediamo quali sono le principali novità:

  • gli impianti fotovoltaici possono essere avviati automaticamente, senza l’emissione del preventivo per la connessione da parte dell’impresa distributrice;
  • il richiedente versa all’impresa distributrice solo la quota fissa, pari a 100 Euro, del corrispettivo per la connessione, evitando quindi il versamento del corrispettivo per l’ottenimento del preventivo;
  • l’impresa distributrice attiva la connessione entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della Parte seconda del Modello unico del fotovoltaico.

Qualora, invece, gli impianti fotovoltaici non presentino tutte le caratteristiche previste dal D.M. 19 maggio 2015, si applica il normale iter di connessione, previa comunicazione dell’impresa distributrice al richiedente entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Parte prima del Modello unico.

L’Autorità ha, inoltre, stabilito che nelle proprie modalità e condizioni contrattuali le imprese distributrici definiscano una sezione dedicata agli impianti fotovoltaici con le caratteristiche previste dal D.M. 19 maggio 2015.

Il soggetto che richiede la connessione avvalendosi del Modello unico è sempre e solo il soggetto che, in relazione all’impianto per il quale si sta presentando richiesta, intende rivestire la qualifica di produttore di energia elettrica.

 

 



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