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La cassazione fa il punto sul tema delle false cooperative

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3653/2015, ha ribadito la legittimità del disconoscimento,da parte dell’Amministrazione Finanziaria, delle agevolazioni previste per il sistema cooperativo qualora dietro lo schema cooperativistico si nasconda una normale attività lucrativa.

Nel caso di specie l’Amministrazione, a seguito di una verifica effettuata dalla Guardia di Finanza, aveva notificato ad una cooperativa di lavoro due avvisi di accertamento coi quali, da un lato, veniva rettificata la relativa posizione reddituale e, dall’altro, veniva negato il diritto alle agevolazioni fiscali previste a favore delle cooperative.

L’Agenzia delle Entrate, per motivare il proprio convincimento sul fatto che la cooperativa svolgesse in realtà una normale attività imprenditoriale con finalità lucrativa servendosi del più conveniente schermo cooperativistico, aveva addotto una serie di indici rivelatori quali:

  • l’oggetto sociale eterogeneo;
  • le plurime partecipazioni dei soci in altre cooperative;
  • il rilevante utilizzo di personale dipendente non socio e di prestazioni rese da cooperative terze;
  • il ricorso al subappalto;
  • la notevole entità degli utili di esercizio;
  • il possesso di partecipazioni in imprese controllate o collegate anche estere;
  • l’effettuazione di cospicui investimenti immobiliari;
  • le notevoli spese pubblicitarie sostenute.

Tuttavia, sia in primo che in secondo grado i giudici avevano riconosciuto l’illegittimità del disconoscimento delle agevolazioni previste per il settore cooperativo; di conseguenza, erano stati annullati gli atti emessi dalle Entrate.

La Corte di Cassazione, richiamando il pensiero della migliore dottrina, ha ribadito che “la cifra caratteristica e distintiva delle cooperative si manifesta nel fatto che l’interesse dei partecipanti (lavoratori, produttori, consumatori) non risiede nella remunerazione del capitale investito, ma nello scopo mutualistico, rappresentato dalla massimizzazione delle occasioni di scambio con la società”.

In particolare la Suprema Corte, nella richiamata Sentenza n. 3653/2015, ha stabilito che in tema di agevolazioni tributarie in favore delle società cooperative di produzione e lavoro, secondo i vincolanti criteri interpretativi dettati dalla Corte di giustizia (con la sentenza 8 settembre 2011, cause riunite C-78/08 e C-80/08), il giudice nazionale deve valutare il carattere selettivo e la giustificazione delle esenzioni fiscali verificando se effettivamente i beneficiari siano enti a finalità mutualistica, che operano nell'interesse economico dei soci, con cui intrattengano una relazione non solo commerciale, ma personale particolare, in cui essi partecipano attivamente ed abbiano diritto ad un'equa ripartizione dei risultati economici.

La Cassazione, sulla base di tali argomentazioni, ha cassato la sentenza d’appello e rimesso la causa avanti ad altro giudice.

 

 



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