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Lineamenti generali del contratto di affitto di fondo rustico

I contratti di affitto di fondi rustici coinvolgono direttamente e pesantemente il settore agricolo. 

Riteniamo pertanto utile illustrare alcune delle principali regole di questa specifica forma contrattuale.

Il contratto di affitto di fondo rustico è un contratto tipico originariamente disciplinato dagli articoli 1628 e seguenti del Codice civile. Tali norme, pur non essendo state espressamente abrogate, devono ritenersi di fatto sostituite, almeno nella gran parte, dalle disposizioni contenute nella Legge n. 203/1982 

L’affitto di fondo rustico è un contratto consensuale che si ritiene concluso solo nel momento in cui le parti (concedente ed affittuario) manifestano il reciproco consenso all’accordo (in contrapposizione ai c.d. contratti reali per il cui perfezionamento è necessaria la consegna del bene). 

Tale contratto non richiede, ai fini della sua validità, il rispetto della forma scritta; infatti, può essere stipulato verbalmente o per iscritto non incidendo tale requisito sulla validità ed efficacia del contratto medesimo.

In proposito, l’art. 41 della Legge n. 203/1982 stabilisce che il rispetto della forma scritta non è elemento necessario neanche in caso di contratti ultranovennali, ai fini della loro opponibilità ai terzi. In sostanza, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1350 e 2643 n. 8 del Codice civile, anche gli affitti con durata superiore a nove anni, pur se verbali e non trascritti, sono validi ed opponibili ai terzi. 

Gli articoli 1 e 22 della Legge n. 203/1982 stabiliscono per i contratti di affitto di fondo rustico, sia a coltivatore diretto che a non coltivatore diretto, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge, una durata minima di 15 anni. Tale durata si applica anche ai contratti rinnovati dopo l’entrata in vigore della legge richiamata o soggetti al regime di proroga previsto dall’art. 2.

La registrazione del contratto di affitto di fondo rustico non costituisce un requisito o elemento necessario per la validità dello stesso. Si ricorda, a questo proposito, che la registrazione di un contratto assolve esclusivamente un obbligo fiscale; sotto il profilo civilistico, invece, la registrazione conferisce al contratto data certa rendendolo, di fatto, opponibile ai terzi.

Inoltre, ai sensi di quanto disposto dall’art. 17 del DPR 131/1986, i contratti di affitto di fondo rustico non formati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, possono essere registrati presentando, entro il mese di febbraio, una denuncia relativa ai contratti in essere nell’anno precedente (c.d. “registrazione cumulativa”).

In tal caso, quindi, la data in cui è sorto il rapporto d’affitto non coincide con quella della registrazione potendo l’interessato registrare l’atto anche nel mese di febbraio dell’anno successivo.

 

 



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