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Agriturismo, chiarimenti in merito ad una sentenza della cassazione di pochi giorni fa

Dalla stampa specializzata apprendiamo che la Corte di Cassazione, alcuni giorni fa ha emesso la Sentenza n. 16685/2015, con la quale non ha riconosciuto agricola ai fini previdenziali l’attività agrituristica in quanto il reddito dell’azienda agricola risultava inconsistente rispetto a quello dell’attività agrituristica.

La Suprema Corte, nella richiamata sentenza, ha infatti stabilito che “Il riconoscimento della qualità agrituristica dell’attività di “ricezione ed ospitalità” richiede la contemporanea sussistenza della qualifica di imprenditore agricolo da parte del soggetto che la esercita, dell’esistenza di un rapporto di connessione e complementarietà con l’attività propriamente agricola e della permanenza della principalità di quest’ultima rispetto all’altra; con la conseguenza che non potrà essere considerata “agrituristica” un’attività di “ricezione” e di “ospitalità” svolta da un imprenditore che non possa qualificarsi come agricolo ovvero che non sia o che non sia più nel detto rapporto di “connessione e complementarietà” con l’attività agricola o, comunque, releghi quest’ultima in una posizione del tutto secondaria”.

Non abbiamo ancora avuto modo di leggere la sentenza, ma riteniamo che nel caso specifico si trattasse di una palese attività di ristorazione camuffata da agriturismo, in quanto il volume di affari non può essere un solo elemento di valutazione.

Infatti, qualora i prodotti dell’azienda agricola vengano utilizzati come materie prime per l’agriturismo i ricavi l’attività agricola potrebbe essere nettamente inferiori rispetto a quelli dell’attività agrituristica pur mantenendo il requisito di “connessione”

Riteniamo pertanto opportuno ribadire di seguito i principali concetti che sono alla base di un’attività agrituristica svolta in connessione con l’azienda agricola.

L’agriturismo ha trovato una prima regolamentazione con la legge 5 dicembre 1985, n. 730, successivamente abrogata e sostituita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96.

L’articolo 2 della suddetta legge ha stabilito le seguenti condizioni affinché l’attività possa essere considerata “connessa” all’agricoltura: 

  • l’agriturismo consiste nell’attività di ricezione ed ospitalità svolta dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, singoli o associati, e dai loro familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile;
  • l’attività di agriturismo viene esercitata attraverso l’utilizzazione della propria azienda agricola;
  • l’attività di agriturismo rimane in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività previste dall’articolo 2135 del codice civile, le quali di conseguenza devono avere carattere principale.

Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica, e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, l’imprenditore agricolo, i suoi familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato, e parziale.

Pertanto, lo status di imprenditore agricolo e una sostanziale presenza qualitativa e quantitativa dell’attività agricola rispetto a quella di ricezione ed ospitalità costituiscono, due requisiti imprescindibili per poter parlare di agriturismo ai sensi della Legge n. 96/2006 (Legge quadro sull’agriturismo).

 

 



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