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Per la Commissione Tributaria Provinciale di Cremona allevare cavalli non è attività agricola

La Commissione Tributaria di Cremona con una recente Sentenza la n. 74.2.15 ha dichiarato che allevare cavalli da competizione, non è attività agricola.

Consulenzaagricola.it non condivide questa sentenza per le motivazioni di seguito indicate.

L’attività di allevamento di cavalli, al pari di tutti gli altri allevamenti, ha carattere agricolo ritenendosi superata anche la sentenza della Cassazione n. 1755 del 20 maggio 1969, che aveva precisato “l'attività diretta alla riproduzione e all'allevamento dei cavalli da corsa non può considerarsi appartenente all'esercizio normale dell'impresa agricola, in quanto per esercitare tale attività non sono sufficienti le normali cognizioni del comune agricoltore, ma è necessario un complesso di specifiche conoscenze tecniche in un campo che esula del tutto da quello propriamente agricolo"

Infatti, in base ai principi introdotti dalla legge di orientamento di cui al D.Lgs. n. 228/2001, l'attività di allevamento di cavalli, anche da corsa, ha carattere agricolo fino alla fase di vendita dell’animale.

L’eventuale successiva attività, che si concretizza nella preparazione ed addestramento dei cavalli per la partecipazione a gare agonistiche, esula, invece, dall'esercizio dell'agricoltura.

Al riguardo, si richiama la risoluzione ministeriale n. 340464 del 2 febbraio 1985, nella quale si afferma che “L’attività che si concreta, sotto la guida di istruttori e con le necessarie competenze tecniche ed adeguate attrezzature, nella preparazione, selezione ed avviamento dei cavalli purosangue alle competizioni sportive, costituisce attività commerciale”.

E’ evidente che l’Amministrazione finanziaria fa riferimento ad una attività che si attua successivamente a quella dell’allevamento.

Le imprese agricole che svolgono entrambe le attività devono tenere la contabilità separata ai fini dell'IVA, distinguendo l'attività agricola di allevamento da quella commerciale relativa alla partecipazione alle gare.

Se, invece, l’impresa si trova nel regime normale, la contabilità deve essere tenuta mediante distinti sezionali del registro per effetto dei due diversi regimi impositivi ai fini delle imposte dirette. 

I premi corrisposti ai soggetti proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa sono soggetti ad IVA con l’aliquota del 22% a condizione che i percipienti si iscrivano, entro il mese di dicembre dell’anno precedente, in un apposito elenco tenuto dall’Unire (articolo 44 della legge n. 342 del 21 novembre 2000); si ritiene che la richiesta di iscrizione debba essere rinnovata ogni anno.

In questo modo, l’allevatore di cavalli evita l’indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti, circostanza che, invece, si verificherebbe se i premi ricevuti fossero non soggetti ad IVA.

 

 



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