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Al rientro delle vacanze estive occorre programmare le scadenze del contenzioso tributario, ma a settembre 2015 i professionisti dovranno tenere in considerazione due importanti novità.
- la durata della sospensione feriale dei termini processuali è stata "accorciata" dal 1° al 31 agosto, anziché dal 1° agosto al 15 settembre;
- la Corte di Cassazione con una recente Ordinanza ha ritenuto non cumulabile la predetta sospensione feriale dei termini ed il maggior termine di 90 giorni concesso al contribuente nel caso di attivazione dell’accertamento con adesione.
In merito alla prima questione non vi sono rilevanti problematiche applicative, si tratta, semplicemente, di aggiornare le scadenze considerando la riduzione del termine feriale.
Per quanto, invece, concerne la seconda questione, vi potrebbero essere importanti conseguenze sulla gestione dei procedimenti.
Il tutto nasce dall'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 11632 del 05-06-2015 che non ha riconosciuto l'applicabilità della sospensione feriale dei termini al procedimento di accertamento con adesione. Secondo tale orientamento se il contribuente ha presentato istanza di adesione a ridosso del mese di agosto, i termini per proporre ricorso rimangono sospesi solo per i 90 gg previsti da questa procedura, senza subire l'ulteriore sospensione relativa al periodo feriale (1- 31 agosto).
Evidenziamo che quanto sostenuto dai Giudici di Legittimità si pone in netto contrasto con l'orientamento della stessa Amministrazione Finanziaria che con la risoluzione n. 159/E del 99 ha invece sostenuto la cumulabilità dei due periodi di sospensione.
Stante la evidente delicatezza della questione, è stata presentata una interrogazione parlamentare (n. 5-06008 del 9.7.2015) che ha censurato l'ordinanza della Corte di Cassazione, ribadendo l'applicabilità della sospensione feriale dei termini anche alla procedura di accertamento con adesione.
Nonostante si condivida il parere espresso nell'interrogazione parlamentare, l'ordinanza della Cassazione non può essere considerata priva di conseguenze, infatti, questo pronunciamento potrebbe sempre essere richiamato dall'Ufficio al fine di eccepire l'inammissibilità del ricorso.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte ed al fine di evitare qualsivoglia contestazione, a nostro avviso è consigliabile adottare un atteggiamento prudenziale, non considerando la sospensione feriale dei termini nel caso in cui si sia instaurato un procedimento di accertamento con adesione.