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Le cessioni gratuite di prodotti oggetto dell’attività di impresa sono escluse dalla base imponibile IVA

La Corte di Cassazione, con la Sent. n. 16030/2015, ha affermato che, ai fini IVA, la cessione gratuita di prodotti oggetto dell’attività dell’impresa, effettuata non a scopo di liberalità ma in vista di successive vendite, è qualificabile come un abbuono e non come un omaggio.

Di conseguenza, sulla scorta dell’interpretazione fornita dalla Suprema Corte dell’art. 15, comma 2, del DPR 633/1972, l’operazione si considera esclusa dalla base imponibile dell’IVA.

A tal proposito, infatti, si ricorda che la predetta disposizione normativa esclude dalla base imponibile IVA “il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata”.

In sostanza, concludono i Giudici di Legittimità, il valore delle cessioni effettuate a titolo gratuito dei prodotti oggetto della produzione imprenditoriale, giustificata da ragioni di opportunità e convenienza commerciale, deve essere esclusa dalla base imponibile IVA, poiché deve essere qualificata come abbuono e non come omaggio. 

 

 



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