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La Corte di Cassazione, con la Sent. n. 16742 del 12 agosto 2015, ha ribadito che per i fabbricati delle imprese classificabili nel gruppo catastale “D”, l’ICI deve essere calcolata sul valore risultante dalle scritture contabili fino alla richiesta di accatastamento e non già fino all’attribuzione della rendita catastale.
In sostanza, il titolare del fabbricato che ha presentato la domanda di accatastamento ha diritto a quantificare l’imposta sul valore catastale sin dal momento in cui viene presentata l’istanza; pertanto, se da tale momento, fino all’attribuzione della rendita, ha pagato più del dovuto sulla base dei valori contabili, lo stesso avrà diritto al rimborso.
La stessa regola vale anche per l’IMU e la TASI.
Quanto sopra argomentato trova conferma in un orientamento ormai consolidato della Cassazione, la quale ha fissato la regola secondo cui il provvedimento di attribuzione della rendita catastale ha natura dichiarativa e non costituiva, con efficacia retroattiva; conseguentemente è applicabile anche ai periodi antecedenti, fino all’epoca della presentazione dell’istanza di accatastamento (a tal proposito ricordiamo l’importante pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 3160/2011).