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Macchine agricole soggette all’obbligo di revisione

Il D.M. 20 maggio 2015 ha previsto, sulla base degli articoli 111 e 114 del Nuovo Codice della Strada, l’obbligo di sottoporre a revisione generale le macchine agricole.

Il provvedimento si ispira alla necessità di contrastare i fenomeni infortunistici nel settore legati all’uso delle macchine agricole.

Tuttavia, non si possono non rilevare alcune criticità; infatti, il nuovo obbligo comporta per le imprese molti e complessi problemi sia in termini organizzativi che economici (si pensi, a titolo di esempio, che saranno coinvolti nell’obbligo di revisione quasi 2 milioni di veicoli, di cui 1,6 con un’età media di 20 anni).

La revisione (art. 1 del D.M. 20 maggio 2015) sarà obbligatoria (a norma dell’art. 110 del Nuovo Codice della Strada), con periodicità quinquennale, per le seguenti macchine agricole soggette ad immatricolazione:

  • trattori agricoli, così come definiti nella Direttiva n. 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni (l’obbligo di revisione scatterà a partire dal 31 dicembre 2015);
  • macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi (l’obbligo di revisione scatterà a partire dal 31 dicembre 2017);
  • rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e con massa complessiva inferiore a 1,5 t, se le dimensioni d’ingombro superano i 4,00 m di lunghezza e 2,00 m di larghezza (l’obbligo di revisione scatterà a partire dal 31 dicembre 2017).

Inoltre, per quanto riguarda le macchine operatrici di cui all’art 58 del Nuovo Codice della Strada, la revisione si applicherà a:

  • macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili (l’obbligo di revisione scatterà a partire dal 31 dicembre 2018);
  • macchine sgombraneve (l’obbligo di revisione scatterà a partire dal 31 dicembre 2018);
  • carrelli (l’obbligo di revisione scatterà a partire dal 31 dicembre 2018).

Si prevede, in base al tipo di macchina, una gradualità della revisione.

Per le macchine trattrici si prevede la gradualità in relazione all’anno di immatricolazione, con ulteriore aggiornamento quinquennale da effettuarsi entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione.

Per superare la mancanza di adeguati incentivi e le evidenti difficoltà pratiche connesse all’organizzazione di un sistema efficiente di revisione, sarebbe necessario un intervento deciso delle istituzioni preposte al fine di rendere concreto il disegno del Legislatore.

 

 



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