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Agevolazioni IMU sulle aree edificabili, la conduzione diretta è essenziale

La CTP di Caltanissetta, con la Sent. n. 524/03/15, ha precisato che per accedere al trattamento fiscale agevolato previsto ai fini IMU per le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti (CD) o Imprenditori agricoli professionali (IAP), occorre fornire la prova della conduzione diretta delle aree stesse.

È sulla scorta di questa considerazione che il Collegio giudicante ha respinto, per totale infondatezza, il ricorso presentato da una contribuente operatrice agricola.

La soluzione interpretativa adottata dai Giudici rappresenta la corretta applicazione della “finzione giuridica” contemplata dall’art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 504/1992.

La disposizione appena richiamata stabilisce, infatti, che sono considerati in ogni caso non fabbricabili i terreni posseduti (a titolo di piena proprietà o altro diritto reale di godimento) e condotti (direttamente) da CD o IAP, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.

Nel caso di specie, la contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con il quale l’ente locale aveva preteso il pagamento dell’ICI (ora IMU) relativo all’annualità 2005 con riferimento all’omessa denuncia di un’area fabbricabile, come risultava dal piano regolatore generale allora vigente.

La ricorrente, nel chiedere l’annullamento del predetto accertamento, aveva dedotto a fondamento della propria pretesa oltre al vizio di motivazione dell’atto impugnato, all’inesistenza della pretesa fiscale vantata dall’Ente anche l’arbitrarietà nella determinazione della presunta imposta dovuta.

Il Collegio giudicante non ha incontrato difficoltà a respingere le pretese della contribuente, nel momento in cui la stessa non ha fornito la prova della conduzione diretta.

Quello che più ci interessa sottolineare è come sia divenuto ormai principio consolidato quello di richiedere al contribuente, in possesso della qualifica di CD o IAP, la prova dell’effettiva coltivazione del terreno; circostanza che può essere agevolmente dimostrata producendo, ad esempio, le fatture o le ricevute attestanti gli acquisti le vendite effettuate nell’ambito della conduzione del fondo.

 

 



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