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Abuso del diritto e imposta di registro

La prossima entrata in vigore della normativa sull’abuso del diritto in materia tributaria (D.Lgs. 128/2015 che introduce il nuovo art. 10-bis dello Statuto del contribuente) sollecita a riflettere sull’impatto di questa disciplina con quella dell’imposta di registro ed, in particolare, con l’art. 20 del DPR 131/1986.

Preliminarmente, occorre chiarire il concetto di abuso del diritto; si ha abuso a danno dell’ordinamento tributario quando si compiono operazioni prive di sostanza economica che realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti (art. 10-bis, comma 1), in quanto si tratta di atti inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali (art. 10-bis, comma 2, lett. a)).

Tuttavia, non ricorre l’abuso quando l’operazione è qualificabile come legittima ricerca di un risparmio fiscale (art. 10-bis, comma 4) e quando si tratta di operazioni che (art. 10-bis, comma 12) costituiscono violazione di specifiche disposizioni tributarie (in quest’ultimo caso si configura, infatti, una fattispecie di evasione e non di elusione).

Alla luce di quanto premesso ci si interroga su come debbano coordinarsi la disposizione contenuta nell’art. 10-bis della Legge n. 212/2000 e l’art. 20 del DPR 131/1986.

Si ricorda, a tal proposito che l’art. 20 appena menzionato dispone che “l’imposta è applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”.

Nonostante ricorrano i presupposti per ipotizzare un’implicita abrogazione della richiamata disposizione, appare preferibile la tesi secondo la quale tale norma ha valore di norma-cardine dell’ordinamento tributario.

In conclusione, riteniamo che con l’introduzione della nuova disciplina dell’abuso del diritto, l’art. 20 del D.P.R. 131/86 tornerà a svolgere il ruolo di norma cardine nell’ambito della tassazione del “singolo atto” (per applicare la tassazione occorre analizzare la sostanza dell’atto stesso). Mentre per qualificare come abusivo il collegamento tra una pluralità di negozi, sarà necessario ricorrere all’art. 10-bis dello Statuto del Contribuente.

 



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