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Il valore definito ai fini dell’imposta di registro non è sufficiente a rideterminare la plusvalenza

L’accertamento, ai fini di imposte sui redditi e Irap, di un maggior corrispettivo delle cessioni di immobili e di aziende non può fondarsi soltanto sul valore di mercato, a differenza di quanto avviene ai fini dell’imposta di registro.

Questo fondamentale e importantissimo principio è stato cristallizzato nel nostro ordinamento dal comma 3 dell’articolo 5 del Dlgs 147/2015 che, essendo norma di interpretazione autentica, vale anche per il contenzioso in corso.

La citata disposizione stabilisce quanto segue: “Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.”.

In sostanza, le disposizioni relative alle plusvalenze derivanti dalle cessioni di immobili e aziende si interpretano nel senso che l’esistenza di un maggior corrispettivo “non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro (...) ovvero delle imposte ipotecaria e catastale”.

Riteniamo che l’intervento normativo in esame abbia una portata fondamentale, poiché supera definitivamente quell’insensato orientamento giurisprudenziale che, a prescindere dal dettato normativo e in spregio a qualsiasi logica afferente i criteri per la determinazione della base imponibile, considerava legittime la rettifiche delle plusvalenze operate esclusivamente sulla base del valore definito ai fini dell’imposta di registro, attribuendo al contribuente l’onere della prova contraria. 

 

 



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