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La servitù di passaggio sul fondo è opponibile ai terzi solo se trascritta

La Corte di Cassazione, con la Sent. n. 18142 depositata il 16 settembre 2015, ha riaffermato che la servitù prediale è opponibile al terzo acquirente di un fondo soltanto se il titolo costitutivo della stessa è trascritto, ovvero se il diritto di passaggio è menzionato nell’atto di trasferimento.

È sufficiente, sempre ad avviso della Corte, che il diritto di passaggio sia menzionato anche solo indirettamente in un documento scritto.

La vicenda processuale è sorta con la chiamata in giudizio dei proprietari di un fondo gravato da servitù di passaggio, i quali avevano interdetto la servitù prediale mediante la realizzazione di un’apposita recinzione. Gli attori (proprietari del fondo che beneficiava della servitù di passaggio) hanno chiesto al tribunale adito il riconoscimento dell’esistenza della servitù sulla base di un atto del 1977 che riconosceva tale diritto.

La Suprema Corte, in ultima istanza, ha accolto le motivazioni di ricorso presentate dalla parte convenuta al lume del consolidato principio di diritto secondo cui le pattuizioni con le quali nelle compravendite immobiliari i contraenti pongono limitazioni all’utilizzazione o al godimento di un fondo, per assicurare ad un altro fondo particolari utilità, sono costitutive di vere e proprie servitù, titolare delle quali è il proprietario del fondo dominante e alla cui osservanza è tenuto il proprietario del fondo servente.

Di conseguenza, tali pattuizioni, ove trascritte, sono opponibili a tutti i successivi acquirenti, a titolo universale o particolare, del fondo gravato dalla servitù.

 

 

 

 



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