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Art. 62, si inaspriscono le sanzioni

 

L’art. 2, comma 2, del D.L. n. 51 del 5 maggio 2015 ha introdotto la maggiorazione degli interessi di mora e l'aumento delle sanzioni per coloro che non rispettano le regole contrattuali ovvero che pongono in essere pratiche commerciali sleali nella fornitura di prodotti alimentari, in spregio alle regole dettate dall’art. 62 del D.L 1/2012.

Quest’ultima normativa prevede tre obblighi fondamentali:

a) obbligo del contratto in forma scritta (anche mediante l'integrazione del documento di consegna o della fattura)?

b) divieto di pratiche commerciali sleali?

c) obbligo del pagamento entro il termine di trenta giorni per le merci deteriorabili e di 60 giorni per gli altri beni agroalimentari, con decorrenza dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

Ricordiamo che il D.L. n. 179/2012 ha soppresso la previsione della nullità del contratto in assenza della forma scritta. La modifica normativa ha solo sancito che comunque la transazione non è nulla e quindi l'acquirente deve pagare la merce acquistata e non può rifiutarla.

Gli obblighi previsti dall'articolo 62 non si applicano nei seguenti casi

a) cessioni nei confronti di privati consumatori;

b) consegne con pagamento immediato;

c) conferimenti a cooperative agricole ed in genere per le cessioni tra imprese agricole.

Quest’ultima causa di esclusione è particolarmente importante, poiché stabilisce che le formalità contrattuali e i termini di pagamento non devono essere rispettati nei rapporti tra imprese agricole assumendo tale definizione in base all'articolo 2135 del codice civile.

Le modifiche introdotte dal D.L. n. 51/2015, entrate in vigore con la legge di conversione il 4 luglio 2015, riguardano in primo luogo la maggiorazione degli interessi di mora di quattro punti oltre agli otto punti previsti dalla normativa interna, che si aggiungono al tasso di riferimento della BCE che attualmente è pari allo 0,05.

Quindi il tasso di mora per i ritardi di pagamento dei prodotti agroalimentari è attualmente pari al 12,05.

Si ricorda che la misura del tasso di mora è inderogabile, ma non è prevista una sanzione in caso di mancata applicazione.

La sanzione relativa alla violazione dall'obbligo della stesura del contratto nella forma scritta è punita con la sanzione che va da un minimo di mille ad un massimo di 40.000 euro? in precedenza la sanzione era prevista da 516 a 20.000 euro.

Relativamente alle pratiche commerciali sleali la sanzione viene ora stabilita da un minimo di 2.000 ad un massimo di 50.000 euro, mentre prima era fissata da 516 a 3.000 euro.

Rimane invariata la misura della sanzione in caso di ritardato pagamento prevista da 500 a 500.000 euro, ma viene introdotta la precisazione che essa è determinata in ragione del fatturato della impresa acquirente.

Infine occorre evidenziare che l'applicazione dell'articolo 62 del D.L. n. 1/2012 è stata fonte di contestazioni da parte di alcune categorie economiche che ne avevano invocato la abrogazione implicita per effetto di una disposizione generale successiva ( D.Lgs n.192/2012), ma il Consiglio di Stato nell'adunanza del 17 dicembre 2014 ne ha sancito la legittimità.

Come emerge dai nuovi provvedimenti il legislatore continua ad occuparsi dell'articolo 62 provvedendo ad inasprire le sanzioni. Pertanto, nonostante allo stato attuale non ci siano ancora procedimenti sanzionatori in corso, raccomandiamo la massima attenzione al rispetto della normativa.

 



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