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Illegittima l’applicazione della tassa rifiuti alle superficie agricole, i Comuni non possono modificare le norme nazionali

Il Ministero dell’ambiente, con il parere del 25 settembre 2015, prot. 11722, ha stabilito alcuni importanti principi in ordine all’applicabilità della TARI sui terreni agricoli.

- ad avviso del Ministero è illegittima l’applicazione della tariffa dei rifiuti urbani ai terreni agricoli produttivi di rifiuti speciali o che, in considerazione delle particolari attività svolte, non siano suscettibili di produrre rifiuti.

- Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa o prevalente rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

I rifiuti eventualmente derivanti dalle attività svolte su terreni agricoli sono classificati, per legge, come rifiuti speciali e quand’anche il Comune stabilisca di procedere all’assimilazione di tali tipologie di rifiuti a quelli urbani, è necessario, comunque, assicurare il rispetto delle norme di riferimento che impongono che “l’assimilazione sia limitata a rifiuti speciali non pericolosi ed avvenga per determinate qualità e quantità”.

Inoltre, secondo il Ministero, è comunque necessario tenere conto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 649 della Legge di Stabilità 2014 che prevede che: “per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili ed i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione”.

In sostanza il Ministero ha dichiarato illegittimo il comportamento del Comune che a fronte di una assimilazione generica dei rifiuti speciali agricoli a quelli urbani, pretende il pagamento della TARI sulla generalità dei terreni agricoli.



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