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Stop alle sanzioni se c'è incertezza normativa

Il contribuente non deve corrispondere le sanzioni quando le risoluzioni dell’Agenzia delle entrate sono poco chiare e contrastanti fra loro. Questo importante principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 19412 del 30 settembre 2015.

La sezione tributaria ha preso una posizione netta decidendo nel merito la causa e togliendo le sanzioni al contribuente accusato dall’Amministrazione Finanziaria di aver indebitamente percepito il beneficio fiscale.

Secondo la Suprema Corte se la disciplina normativa da applicare si articola in una pluralità di prescrizioni, difficilmente coordinabili e tali da generare un orientamento contrastante dell’Agenzia delle Entrate, le sanzioni non sono dovute.

Questo doveroso principio, fra l’altro consolidato nella giurisprudenza di legittimità torva diretto riscontro all’art. 10, comma 3 dello Statuto dei Diritti del Contribuente, in base al quale: “Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.”. 

Un esempio lampante della confusione che può generare l’incertezza interpretativa dell’amministrazione Finanziaria è quello legato alla classificazione degli impianti fotovoltaici fra i beni mobili o immobili. Per anni è esistito un contrasto interpretativo che ha visto contrapposte l’Agenzia delle Entrate e quella del Territorio in ordine alla classificazione degli impianti fotovoltaici nell’ambito dei beni mobili o immobili. Ora questo contrasto è stato risolto e con la Circolare 36/E del 2013 e si è arrivati a considerare la quasi generalità degli impianti nell’ambito dei beni immobili (fatta eccezioni per quelli di modestissime dimensioni), ma i contribuenti continuano a pagare lo scotto delle confusione interpretativa che fino al 2013 ha regnato sul punto

Pertanto, in questi casi, è sempre opportuno chiedere in via subordinata alla Commissione Tributaria competente la disapplicazione delle sanzioni in ossequio ai principi sopra esposti.

 





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