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In pillole le principali novità della delega fiscale, procedura di reclamo/mediazione obbligatoria anche per il contenzioso ICI/IMU

Con la pubblicazione nella giornata di ieri del decreto legislativo di riforma del processo tributario (n. 156 del 24 settembre 2015) sono state introdotte al cune importanti novità che entreranno in vigore dal prossimo 1° gennaio 2016.

• Sospensiva sentenze: finalmente si introduce nel nostro ordinamento la possibilità di ottenere la sospensione degli effetti delle sentenze nei vari gradi di giudizio (possibilità prima concessa esclusivamente per gli atti impositivi). Ovviamente al fine di ottenere la sospensione il contribuente dovrà dimostrare che sussistono gravi e fondati motivi e che nelle more del processo possono subire danni gravi e irreparabili.

• Condanna alle spese: le spese processuali potranno essere compensate solo per gravi e eccezionali ragioni e per soccombenza reciproca. La regola dal prossimo anno sarà che la parte soccombente dovrà essere condannata a pagare le spese alla controparte. Quindi, chi dà luogo a una controversia che potrebbe essere evitata usando l'ordinaria diligenza deve sopportare i costi del processo.

• Difesa personale: è innalzata la soglia per la difesa personale nel processo tributario. I contribuenti non sono tenuti a conferire l'incarico per l'assistenza tecnica in giudizio a un difensore abilitato se il valore della controversia non è superiore a 3 mila euro (attualmente il limite è fissato a 2.583,28 euro).

• Reclamo e mediazione: il reclamo e la mediazione non saranno più un'esclusiva delle controversie relative ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate. Anche le cause sui tributi locali, il cui valore non sia superiore a ventimila euro, saranno soggette alla presentazione di un ricorso che dovrà essere obbligatoriamente munito dell’istanza di reclamo e mediazione.



 



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