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TARI/TARES, paga solo chi produce rifiuti

La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, con sentenza n. 296/02/15, ha stabilito che se l’attività svolta in un negozio non produce alcun rifiuto, nessuna tassa (Tares/Tari) è dovuta all’Ente impositore.

Alla luce di questo importante e condivisibile principio, il Collegio di primo grado ha accolto il ricorso di un contribuente che era stato destinatario di una cartella di pagamento della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno 2014 avete ad oggetto i locali della propria azienda destinati alla vendita di vino sfuso.

La decisione merita di essere segnalata non tanto per la particolare attività economica svolta, esercitata anche direttamente dalle imprese o coop agricole nelle proprie cantine, quanto per le motivazioni difensive svolte dal ricorrente e totalmente condivise dalla Commissione, secondo cui la determinazione e l’applicazione della tassa sui rifiuti deve rispettare il principio comunitario “chi inquina paga”.

Il contribuente, nell’esporre le proprie motivazioni nel ricorso introduttivo, ha evidenziato che nel proprio negozio veniva svolta principalmente l'attività di acquisto e vendita al dettaglio di vino sfuso. Più precisamente, il vino veniva immesso dal fornitore in cisterne tramite pompe o consegnato in fusti d'acciaio per la vendita alla spina, che poi venivano resi vuoti alla cantina fornitrice. Il vino veniva venduto in contenitori di proprietà dei clienti, oppure acquistati in negozio e poi riutilizzati.

In sostanza, veniva evidenziato come l'attività in questione comportasse una produzione di rifiuti pressoché nulla, mentre era sicuramente rilevante il contributo dato al sistema in termini di minor produzione di rifiuti da parte dei consumatori.

La Commissione Tributaria di Reggio Emilia nell’accogliere le motivazioni del contribuente ha evidenziato come l'Ente impositore, nell’omettere di considerare l’effettiva quantità di rifiuti prodotta dalla società, abbia commesso diversi errori che confliggono sia con il principio costituzionale dell'effettiva capacità contributiva (articolo 53 della Costituzione), sia, soprattutto, con la direttiva Cee n. 98 del 19 novembre 2008 che stabilisce il principio “chi inquina paga”.

 





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