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CONTRATTI DI RETE. Con le recenti indicazioni fornite dall’Agenzia, finalmente si sono create le condizioni per una effettiva applicazione in agricoltura

L’Agenzia delle entrate - Direzione Regionale del Lazio con la nota n. 913-427/2015 ha fornito i primi importanti chiarimenti in merito agli effetti fiscali generati dal contratto di rete.

Con la richiamata nota è stato affermato che i costi e i proventi derivanti dalla commercializzazione dei prodotti agricoli effettuati dall’impresa capofila nell’interesse delle imprese aderenti al contratto di rete, non concorrono a formare il reddito della predetta impresa.

Il caso proposto nell’interpello riguardava proprio un contratto di rete che aveva per oggetto un accordo a carattere continuativo per la produzione e la trasformazione di prodotti ortofrutticoli, oltre alla relativa commercializzazione e attività di marketing. Siccome la vendita dei prodotti ortofrutticoli era rivolta alla grande distribuzione, situazione in cui le imprese agricole cedenti devono essere accreditate, ne conseguiva che la produzione ottenuta da più imprese veniva ceduta al cliente finale solo dall’impresa capofila che possedeva l’accreditamento.

Il ricavato della cessione veniva suddiviso tra le imprese aderenti in ragione della quota di produzione di loro spettanza secondo gli accordi di rete.

Come chiarito dall’Agenzia con la circolare n. 20/2013 il rapporto sopra descritto può essere ricondotto al mandato senza rappresentanza, nel quale il mandatario agisce per conto del mandante, ma in nome proprio, con la conseguenza che i terzi non hanno alcun rapporto con il mandante.

In sostanza l’impresa capofila vende i prodotti delle altre imprese aderenti al contratto e successivamente trasferisce alle stesse il ricavato della vendita di loro competenza.

Proprio in virtù di questa interpretazione l’impresa capofila aveva espresso la preoccupazione che i prodotti ceduti per conto delle imprese agricole aderenti alla rete si traducessero in un’attività commerciale al punto da compromettere la determinazione del reddito in base al reddito agrario (articolo 32 del Tuir).

La Direzione Regionale del Lazio con la nota in esame ha confermato correttamente che la quota di prodotti non propri della impresa mandataria e fatturati, non rilevano ai fini delle imposte dirette.

I chiarimenti sopra esposti sono estremamente importanti, poiché forniscono una prima interpretazione su di un aspetto dubbio del contratto di rete.

Tuttavia, constatiamo che ad esprimersi sulle modalità applicative di questo fondamentale istituto è stata una sede regionale, in risposta ad una istanza di interpello, il che evidenzia come, allo stato attuale, manchi ancora una interpretazione univoca fornita a livello centrale dall’Agenzia delle Entrate.

AUSPICHIAMO CHE QUANTO PRIMA L’AGENZIA DELLE ENTRATE SI PRONUNCI UFFICIALMENTE SU QUESTO IMPORTANTE CONTRATTO, FONDAMENTALE PER LO SVILUPPO E L’AMMODERNAMENTO DEL COMPARTO AGRICOLO.

 

 





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