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Fotovoltaico, importante precisazione dell’ Agenzia delle Entrate. La S.r.l che supera i limiti non perde l’opzione ma per l’eccedenza applica il reddito di impresa

Con la Risoluzione n. 86 del 16/09/2015, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che le Srl agricole che producono energia da fonti fotovoltaiche non possono applicare il regime forfettario di determinazione del reddito, di cui all’articolo 22 del Dl 66/2014, se tale attività non è considerata connessa ai fini fiscali alla luce dei parametri dettati dalla Circolare 32/E del 2009.

Pertanto, nell’ipotesi in cui si superino i limiti di cui alla richiamata circolare, le società non perderanno l’opzione per la determinazione del reddito ai sensi dell’art. 32 del TUIR, ma, relativamente alla produzione di energia da fonte fotovoltaica, potranno usufruire dei criteri di determinazione catastale esclusivamente per la parte coperta dalla franchigia (260.000 kWh), mentre per la parte eccedente il reddito dovrà essere tassato mediante l’applicazione delle regole ordinarie del reddito di impresa.

Ricordiamo che il comma 423 della legge 266/2005, considera la produzione di energia da fonte fotovoltaica un’attività agricola connessa; tuttavia essa è “atipica”, in quanto alimentata dalla luce del sole e non dalle risorse dell’azienda agricola.

I requisiti necessari per poter qualificare come agricola tale attività sono stati dettati dalla Circolare Dell’Agenzia delle Entrate n. 32E/2009, con cui viene stabilito che la produzione e la cessione di energia fino a 200 Kw se esercitata da un’impresa agricola, si considera sempre attività agricola connessa. Diversamente, le produzioni superiori si considerano agricole solo se, alternativamente, derivano da impianti integrati sui tetti dei fabbricati rurali, se il volume d’affari che generano è inferiore a quello dell’attività agricola o se l’impresa dispone di almeno 10 ettari per ogni 100 Kw di energia prodotta.

Sul punto è poi intervenuta recentemente anche al stessa Corte costituzionale che, dichiarando infondata la questione di legittimità del comma 423 della legge 266/2005 sollevata dalla Ctr di Agrigento, ha stabilito che sotto il profilo civilistico la produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche ha natura di attività agricola connessa anche con una superficie minima di terreno.

Tale principio è fondamentale in quanto significa che una società che produce energia con impianti fotovoltaici unitamente ad una attività agricola anche modesta, può assumere la natura di società agricola ai sensi dell’articolo 2 del Dl n. 99/2004, in quanto comunque rispetta il requisito dell’esercizio esclusivo di una attività agricola.

La questione affrontata ora dall’Agenzia verte sulla possibilità, per la società agricola in esame, di applicare il regime forfettario di cui all’articolo 22 del Dl 66/2014 e, quindi, di determinare il reddito da tassare applicando un coefficiente del 25% all’ammontare dei corrispettivi registrati ai fini Iva, pur non rispettando i parametri di cui alla circolare 32/2009 (superficie di terreno insignificante). Tale ultima norma prevede per gli anni 2014 e 2015 una disciplina transitoria che prevede anche una franchigia di 260mila kwh al di sotto della quale l’attività si considera sempre agricola.

L’Agenzia con la circolare in esame ha precisato che occorre comunque salvaguardare la connessione della produzione di energia con l’attività agricola; pertanto, devono, in ogni caso, essere rispettati i requisiti di cui alla circolare 32/E del 2009.

Alla luce di ciò, non avendo la società raggiunto i parametri di cui alla predetta circolare, ne consegue che la produzione di energia pur essendo attività agricola connessa ai fini civilistici, non può esserlo ai fini fiscali.

In conclusione l’Agenzia ha confermato la tassazione con il reddito agrario per l’attività di produzione di cereali e per l’energia elettrica entro il limite di 260mila kwh, mentre rientra nel reddito di impresa la produzione di energia eccedente, compresa la tariffa incentivante.

 



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