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Speciale Legge di Stabilità Agricola. Grandi novità per le società: riaperta la possibilità di assegnare i beni ai soci

Uno dei provvedimenti più importanti contenuti nella Legge di Stabilità per il 2016 è indubbiamente la reintroduzione nel nostro ordinamento dell’istituto dell’assegnazione o cessione agevolata dei beni ai soci.

Sarà possibile usufruire di tale possibilità attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva che sarà dell'8% nella generalità dei casi, mentre per le società di comodo l'aliquota sarà del 10,5%. Sulle riserve in sospensione di imposta si pagherà, invece, il 13%.

Analoghe agevolazioni saranno altresì previste per la trasformazione delle società commerciali in società semplici.

Va ricordato che l'ultima volta che i contribuenti hanno avuto questa opportunità è stata nel 2007, ma fu poco utilizzata in quanto era valida solo per le società di comodo.

Oggi tale limitazione non esiste più e quindi si aprono grandi prospettive e opportunità per i soci delle società con immobili strumentali.

Nella norma in esame si parla, infatti, genericamente di enti societari che possono procedere ad assegnare o cedere beni immobili ovvero beni mobili iscritti in pubblici registri senza alcun riferimento al disposto dell'articolo 30 della legge n. 724 del 1994 che disciplina le società di comodo.

La data di efficacia dell'opzione per l'assegnazione o la trasformazione è stata fissata al 30 settembre 2016 e sarà necessario rispettare le seguenti condizioni:

- tutti i soci devono rivestire tale posizione alla data del 30 settembre 2015 ovvero che devono essere iscritti a libro soci entro i 30 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di Stabilità in forza di un titolo di trasferimento anteriore al 1° ottobre 2015;

la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore normale dei beni e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Su tale base imponibile si corrisponde una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap dell'8% e, se la società è non operativa (e si ritiene anche nel caso sia in perdita sistematica) del 10,5%;

- sulle riserve in sospensione di imposta, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è del 13%;

- analogamente al passato, il valore normale degli immobili è determinabile sulla base delle regole catastali e dunque applicando alle rendite i moltiplicatori previsti dall'articolo 52 del dpr n. 131 del 1986. Ulteriori specifiche regole sono fissate per le partecipazioni societarie;

in caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir o in alternativa, ai sensi delle specifiche disposizioni in corso di introduzione, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori;

- particolari disposizioni sono previste per la determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in capo ai soci. Sul punto, peraltro, andrà valutato anche il precedente interpretativo della circolare n. 40 del 2002.

Il pagamento dell’imposta sostitutiva dovrà avvenire in due trance, la prima rata, pari al 60% dell’intero importo, dovrà essere versata il 30 novembre 2016, mentre il saldo residuo andrà corrisposto entro il 16 giugno 2017.

Riteniamo che la disposizione in esame debba essere accolta con entusiasmo, poiché lo sblocco degli immobili attraverso il loro inserimento nella sferra personale dei soci potrebbe generare un incremento delle compravendite, oltre all’aumento del gettito derivante dall’applicazione dell’imposta sostitutiva.

Inoltre molte società costituite prima dell’introduzione delle nuove norme restrittive in materia di reddito e di società di comodo, avranno la possibilità di regolarizzarsi. 

 





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