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La Legge di Stabilità 2016 reintroduce per l'ennesima volta la rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni e dei terreni e riapre anche alla rideterminazione del valore dei beni posseduti, nell'ambito d'impresa, da soggetti che non applicano i principi contabili internazionali.
RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI: le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali potranno rideterminare il costo di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti al di fuori del regime d'impresa alla data dell'1/1/2016.
Entro il 30/06/2016, il contribuente interessato dovrà ottenere una perizia giurata di un professionista e versare, entro la medesima data, l'imposta sostitutiva. L’imposta potrà essere versata anche a rate (tre rate annuali di pari ammontare) con l'aggravio di interessi (3%) sulla seconda e sulla terza rata.
L'imposta sostitutiva raddoppia rispetto a quella prevista dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448; pertanto quella da applicare alle partecipazioni non qualificate passa al 4% (dall'originario 2%), e quella applicata alle partecipazioni qualificate e ai terreni passa all'8% (dall'originario 4%).
BENI D'IMPRESA: è possibile, per i soggetti giuridici indicati alle lettere a) e b), del comma 1, dell'art. 73 del Tuir, rivalutare beni d'impresa e partecipazioni, con la sola esclusione degli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, come risultanti dal bilancio al 31/12/2014.
La detta rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio successivo (per i solari, al 31/12/2015), deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria e deve essere indicata nell'inventario e nella nota integrativa. I beni non possono essere estromessi, ceduti, utilizzati dall'imprenditore o assegnati, prima del quarto esercizio successivo alla rivalutazione.
Il maggior valore attribuito, in deroga all'art. 2426 c.c., è riconosciuto ai fini dell'imposizione diretta e dell'Irap, ma a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo (2019).
L’imposta sostitutiva da versare sarà pari al 16%, per i beni ammortizzabili, e del 12% per quelli non ammortizzabili. Inoltre vi èla possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione con il pagamento di un ulteriore 10%, da versare in tre rate annuali di pari importo, senza interessi, ed entro il termine per eseguire i versamenti del saldo delle imposte del periodo cui si riferisce la rivalutazione.