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Speciale Legge di Stabilità Agricola. Addio al regime di esonero per i piccoli agricoltori

La Legge di Stabilità 2016 prevede l’eliminazione dal 1° gennaio 2017 del regime di esonero per i produttori agricoli che realizzano un volume d'affari non superiore a 7 mila euro.

In sostanza a partire dal 2017 è prevista l’abrogazione del comma 6, dell'art. 34, dpr 633/72 con la conseguenza che i piccoli produttori agricoli (coloro che realizzano un volume d'affari non superiore a 7 mila euro annuo, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli)  dovranno adempiere a tutti gli obblighi documentali, contabili e comunicativi prescritti per i più grandi.

Inoltre, non si procederà più con l'emissione della fattura a cura del cessionario dei beni (cosiddetta “autofattura”), ma sarà lo stesso produttore che emetterà il documento di vendita rientrando, il piccolo produttore agricolo, nel regime speciale (naturale) o normale (per opzione).

Altra novità degna di nota è quella che dal prossimo anno riguarderà le energie rinnovabili. Infatti, a decorrere dal 2016 il reddito derivante dalla produzione di energia rinnovabile, oltre determinati limiti (260 mila kwh anno per il fotovoltaico - 2.400.000 kwh anno per le biomasse) realizzato da persone fisiche, società semplici e società che hanno optato per la tassazione fondiaria (comma 1093, art. 1, legge 296/2006), sarà determinato applicando un coefficiente pari al 25% sui corrispettivi registrati o da registrare ai fini Iva. Per la parte di reddito rientrante nella franchigia sarà applicabile il regime dei redditi fondiari di cui all’art. 32 del TUIR.

Ulteriori misure di rilievo sono rappresentate dall’innalzamento al 15% (dall'attuale 12%) dell'aliquota dell'imposta di registro per il trasferimento di terreni agricoli a soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap).

Inoltre, sono innalzate le aliquote di compensazione (8,8%) applicabili a determinati prodotti del comparto lattiero-caseario e, infine, passa dal 7% al 30% la rivalutazione del reddito dominicale e agrario, ai soli fini di determinazione delle imposte sui redditi.

 





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