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L’attività di agriturismo non esiste

L’attività di Agriturismo non esiste; esiste un’azienda agricola che svolge anche attività agrituristica.

In questo periodo, dove non si parla altro che di finanziamenti pubblici derivanti da primi insediamenti o PSR, molti imprenditori pensano di fare investimenti nel comparto agrituristico senza conoscere i principi fondamentali che regolano questa attività.

L’agriturismo è nato come attività da svolgere nell’azienda agricola e tuttora, la legge quadro nazionale e le varie leggi regionali, hanno confermato questo fondamentale requisito per cui non è assolutamente ipotizzabile un agriturismo fatto di un’offerta di alloggio e ristorazione che voglia definirsi come agriturismo solo per il fatto di essere proposta in un sito rurale nel quale però non viene svolta nessuna attività imprenditoriale agricola nel senso stretto del termine.

Una volta definiti i requisiti soggettivi dell’operatore agrituristico ne consegue immediatamente che il principale requisito oggettivo è costituito dalla disponibilità di un’azienda agricola efficiente e nella quale si pratica la coltivazione di una o più colture, l’allevamento di una o più specie animali e/o ogni altra attività agricola compresa la silvicoltura e soprattutto che disponga di fabbricati da utilizzare per un’attività agrituristica completa o parziale.

I fabbricati, eventualmente anche da restaurare, devono però essere già utilizzati nell’ambito dell’attività agricola per poi essere destinati in parte o completamente all’attività agrituristica.

La legislazione nazionale e quelle regionali pongono però limiti all’utilizzo di tali fabbricati e quindi al volume di attività agrituristica consentita, fissando un numero massimo di posti letti e di pasti somministrabili.

È escluso in maniera rigorosa l’utilizzo di fabbricati non aziendali anche se nella completa disponibilità dell’operatore agrituristico.

Le regole per lo svolgimento dell’attività agrituristica sono dettate da una legge-quadro dello Stato (Legge 20 febbraio 2006, n. 96) a cui fanno seguito leggi ad hoc sviluppate in autonomia dalle singole regioni.

Se le leggi regionali hanno l’obiettivo di entrare nel dettaglio, specificando e regolando aspetti come la classificazione degli agriturismi, il numero massimo di ospiti e così via, la legge-quadro dello Stato definisce l’attività di agriturismo stabilendone le caratteristiche fondamentali.

Fatte queste brevi ma fondamentali premesse, si ritiene pertanto opportuno ribadire che non esiste una azienda agrituristica autonoma e quindi questo determina che:

  • Non è affittabile o vendibile separatamente dal fondo rustico
  • Non ha le stesse libertà o autonomie di un ristorante o di un albergo
  • Le regioni disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica.
  • E’ vincolata all’utilizzo di parte dei prodotti del fondo
  • Non può accedere al credito in maniera autonoma
  • La ristorazione è condizionata all’utilizzo di prodotti tipici Regionali e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali
  • L’operatore agrituristico deve avere un attestato di formazione qualificante
  • Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

Dal punto di vista fiscale, diversamente da quello che oggi è un luogo comune e cioè che gli agriturismi non pagano le tasse, la tassazione naturale delle attività agrituristiche è molto elevata in quanto, il reddito imponibile, nella misura del 25% dei ricavi al netto dell’IVA.

Per quanto attiene l’ IVA si verserà pure forfetariamente, ma però nella misura del 50% dell’IVA incassata con i corrispettivi dell’ospitalità e della ristorazione.

 Si può tuttavia optare, con impegno triennale, per l’applicazione delle norme fiscali ordinarie, determinando, reddito imponibile e IVA da versare, per differenza fra entrate e uscite, ma questa scelta obbligherebbe al rispetto di tutta la normativa fiscale prevista per le attività di ristorazione.

 



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