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I fabbricati rurali hanno effettivamente l’obbligo della certificazione energetica (APE)?

Le nuove Linee Guida per la Certificazione energetica degli edifici, introdotte dal Ministero dello Sviluppo economico a decorrere dal 1° ottobre 2015 (Dm del 26 giugno 2015), non riguardano gli edifici agricoli o rurali non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione, essendo esclusi dall'obbligo di dotazione dell'attestazione di prestazione energetica (Ape).

In tema di prestazione energetica degli edifici il ministero dello Sviluppo economico (Mise) ha emanato tre diversi decreti datati 26 giugno 2015 fornendo le linee guida per la certificazione energetica degli edifici.

Il sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici è finalizzato a favorire un'applicazione omogenea delle disposizioni su tutto il territorio nazionale onde consentire la valutazione e il confronto tra immobili da parte dell'utente finale.

Le linee Guida riepilogano in un apposito allegato (appendice A) i casi di esclusione dall'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica, integrando e modificando così l'elencazione contenuta nel paragrafo 2 delle precedenti indicazioni.

Sono esclusi dall'obbligo dell'attestazione di prestazione energetica, tra gli altri, gli edifici agricoli o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione (articolo 3, comma 3, lettera c), del Dlgs 192/2005) e i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell'atto notarile.

Inoltre, sono esclusi dalla disciplina i manufatti sprovvisti delle seguenti caratteristiche: "sistemi costituiti da strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno (articolo 2, comma 1, lettera a), del Dlgs 192/2005)"; questa precisazione ci porta a ritenere che le disposizioni in esame non siano applicabili, ad esempio, alle serre non realizzate con strutture edilizie.

Si ricorda che vi è l'obbligo di rilasciare il certificato energetico (APE) per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario oltre che per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con una superficie utile totale, dal 9 luglio 2015, superiore a 250 mq.

Il rispetto degli adempimenti di cui sopra che, come già accennato, è applicabile anche ai fabbricati rurali abitativi, è particolarmente importante, poiché le violazioni sono perseguite con l'applicazione di sanzioni pesantissime. 

 

 

 



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